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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 9086/2022 del 06-06-2022

principi giuridici

Nelle controversie relative all'occupazione senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario qualora l'occupante contesti il diritto al rilascio fatto valere dall'azienda, azionando un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio.

L'eccezione di nullità del decreto di rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, fondata sulla circostanza che l'atto sia stato sottoscritto dal direttore generale dell'A.T.E.R. anziché dal presidente, è infondata qualora lo statuto dell'ente conferisca al direttore generale la rappresentanza esterna e il potere di sottoscrivere gli atti di gestione dell'azienda.

Il diritto al subentro nel contratto di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sorge solo a favore dei soggetti tassativamente indicati nell'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 1999, purché sussistano le condizioni di cui all'articolo 11 della medesima legge e non si verifichi una causa di decadenza ai sensi dell'articolo 13.

La costituzione tacita di un rapporto di locazione per facta concludentia non è ipotizzabile per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, stante la natura pubblica del locatore e l'obbligo della forma scritta ad substantiam per i contratti di locazione abitativa e per quelli in cui è parte una pubblica amministrazione.

La presenza di soggetti diversi dall'assegnatario in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in assenza di un provvedimento che qualifichi la loro detenzione, legittima l'ente gestore del patrimonio pubblico a negare e impedire il godimento del bene.

Il diritto all'abitazione, pur riconosciuto come diritto sociale fondamentale, non si traduce nel diritto di occupare arbitrariamente un immobile altrui, men che meno di proprietà pubblica, in mancanza di un apposito titolo abilitativo costituito da un provvedimento amministrativo di assegnazione o di una specifica posizione legittimante prevista dalla legge.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Occupazione Abusiva di Alloggio Popolare: Illegittimità del Subentro e Prevalenza della Tutela del Patrimonio Pubblico


La pronuncia in esame affronta la complessa questione dell'occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e della legittimità del decreto di rilascio emesso dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER).
Il caso trae origine dalla notifica di un provvedimento di rilascio di un alloggio popolare, emesso dall'ATER, nei confronti di un soggetto che occupava l'immobile. Quest'ultimo, al fine di contestare la legittimità del provvedimento, adiva il Tribunale, sostenendo di aver maturato il diritto all'assegnazione dell'alloggio in quanto coniuge di una persona che, a sua volta, aveva assistito l'originario assegnatario, ormai deceduto. Il ricorrente invocava, inoltre, la regolarità della posizione della moglie, asseritamente censita nell'alloggio e intestataria di utenze, nonché la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
L'ATER si costituiva in giudizio, eccependo l'occupazione abusiva dell'alloggio da parte del ricorrente, l'assenza dei requisiti per l'occupazione e la legittimità del decreto di rilascio. L'azienda evidenziava che l'alloggio era stato originariamente assegnato ad un'altra persona, successivamente deceduta, e che l'ingresso nell'alloggio della moglie del ricorrente era avvenuto senza alcuna autorizzazione.
Il Tribunale, preliminarmente, ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la controversia non atteneva alla fase di assegnazione dell'alloggio, ma alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto di rilascio.
Nel merito, il giudice ha riqualificato l'azione promossa dal ricorrente come azione di accertamento negativo dei presupposti per l'emissione del decreto di rilascio. Ha poi rigettato l'opposizione, ritenendo che il ricorrente non fosse familiare dell'assegnatario dell'immobile né titolare del diritto al subentro.
Il Tribunale ha accertato che l'alloggio era stato originariamente assegnato ad un'altra persona, che la moglie del ricorrente aveva fissato la propria residenza nell'alloggio senza alcuna autorizzazione, che l'assegnatario era deceduto e che, a seguito di sopralluogo, era stata accertata la presenza nell'alloggio del ricorrente.
Il giudice ha evidenziato che, in base alla normativa regionale, non esiste un diritto soggettivo di parenti o terzi, anche se stabilmente conviventi con l'assegnatario, a subentrargli nel contratto di locazione. Il diritto al subentro sorge solo a favore dei soggetti tassativamente indicati dalla legge, purché sussistano le condizioni previste dalla legge stessa.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato l'assenza di un contratto di locazione stipulato con l'ATER e l'inesistenza di un'assegnazione in cui subentrare. Ha inoltre evidenziato che la mancata richiesta di autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare in relazione alla moglie del ricorrente configurava una cessione parziale dell'alloggio, non consentita.
Infine, il Tribunale ha respinto la tesi del ricorrente fondata sul "diritto alla casa", precisando che tale diritto non può tradursi nel diritto di occupare arbitrariamente un immobile di proprietà altrui, men che meno di proprietà pubblica.
Pertanto, il Tribunale ha rigettato l'opposizione e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ATER. La decisione si fonda sulla prevalenza della tutela del patrimonio pubblico e sulla necessità di garantire il rispetto delle procedure di assegnazione degli alloggi popolari, evitando occupazioni abusive e illegittimi subentri.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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