TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 10372/2023 del 30-06-2023
principi giuridici
La disposizione di bonifico bancario eseguita da un cointestatario di conto corrente a firma disgiunta in favore di sé stesso, mediante operazione di giroconto, non configura un atto dispositivo del de cuius idoneo a fondare una domanda di riduzione per lesione di legittima.
Il prelievo di somme da un conto corrente cointestato a firma disgiunta, effettuato da uno dei cointestatari prima dell'apertura della successione, pur non integrando una sottrazione di beni ereditari rivendicabile con l'azione di petizione ereditaria, determina l'insorgenza di un credito restitutorio della massa ereditaria nei confronti del prelevatore indebito.
La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, la contitolarità per parti uguali del saldo attivo, salvo prova contraria, non integrata dalla mera circostanza che l'alimentazione del conto sia avvenuta ad opera di uno solo dei correntisti.
Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari gravanti sugli eredi, ai sensi dell'art. 752 c.c., con conseguente diritto al rimborso in favore di colui che le ha anticipate, purché non siano incongrue o eccessive.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Prelievo da Conto Corrente Cointestato e Azioni Ereditarie: Profili di Diritto Successorio
La pronuncia in esame affronta una controversia ereditaria scaturita da un prelievo di denaro effettuato da un conto corrente cointestato poco prima del decesso del de cuius. Un erede legittimo ha promosso un'azione legale volta a ottenere la riduzione di una presunta donazione, ritenendo lesa la propria quota di legittima. In via subordinata, l'attore ha richiesto la restituzione di una somma di denaro, invocando le norme sulla petitio hereditatis. La convenuta, dal canto suo, ha avanzato una domanda riconvenzionale per ottenere il rimborso di spese funerarie e la restituzione di somme indebitamente percepite dall'attore.
Nel caso specifico, il figlio del defunto ha citato in giudizio la moglie del padre, chiedendo la riduzione di un bonifico di 50.000 euro che quest'ultima aveva ricevuto dal conto corrente cointestato con il de cuius pochi giorni prima della sua morte. L'attore sosteneva che tale operazione costituisse una donazione indiretta lesiva della sua quota di legittima.
Il Tribunale ha respinto la domanda principale di riduzione, rilevando che il bonifico era stato disposto dalla sola convenuta, titolare del conto corrente cointestato a firme disgiunte, e non dal de cuius. Pertanto, mancava il presupposto fondamentale per l'azione di riduzione, ovvero un atto di disposizione compiuto dal defunto. Il giudice ha evidenziato che, in assenza di un atto dispositivo del de cuius, non si poteva configurare una donazione lesiva della quota di riserva.
Quanto alla domanda subordinata di restituzione, il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui l'azione di petitio hereditatis può essere esperita solo per rivendicare beni che, al momento dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario. Nel caso di specie, il denaro prelevato dal conto corrente cointestato prima del decesso non rientrava in tale categoria. Tuttavia, il giudice ha riconosciuto che il prelievo indebito aveva generato un credito restitutorio in favore della massa ereditaria, azionabile nei confronti del soggetto che si era appropriato delle somme. Nonostante ciò, la domanda restitutoria è stata rigettata in quanto formulata in via meramente accessoria alla domanda principale di riduzione.
Il Tribunale ha invece accolto la domanda riconvenzionale della convenuta, condannando l'attore alla restituzione di una somma indebitamente percepita a seguito della divisione della giacenza del conto corrente cointestato e al rimborso del 50% delle spese funerarie sostenute per le esequie e la cremazione del de cuius. Il giudice ha rilevato che l'attore non aveva contestato la divisione in parti uguali della giacenza del conto corrente e che, pertanto, era tenuto a restituire la quota eccedente. Quanto alle spese funerarie, il Tribunale ha ritenuto che fossero congrue e necessarie, rigettando le contestazioni dell'attore in merito alla loro eccessività.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.