TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 1051/2023 del 23-01-2023
principi giuridici
Nei contratti di appalto pubblico, le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.
In materia di appalti pubblici, l'azione di arricchimento senza causa è sussidiaria e non può essere esperita qualora il danneggiato possa esercitare altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
In materia di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Decadenza dalle Riserve in Appalti Pubblici: Un'Analisi della Tempestività e delle Modalità di Iscrizione
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa a contestazioni economiche sollevate da una società appaltatrice nei confronti del Ministero delle ### in relazione a tre distinti contratti di appalto per lavori di riqualificazione di un complesso demaniale. La società attrice lamentava, in sintesi, maggiori oneri derivanti da richieste di modifica in corso d'opera, integrazioni progettuali, sospensioni dei lavori e ritardi nel collaudo, quantificando il danno complessivo in una somma considerevole.
Il Ministero convenuto, costituitosi in giudizio, ha contestato integralmente le pretese avversarie, eccependo preliminarmente la tardività delle riserve iscritte dall'impresa appaltatrice e, conseguentemente, la decadenza dal diritto di far valere le relative pretese economiche. L'amministrazione ha evidenziato come l'impresa avesse omesso di formulare riserve nei verbali di sospensione e ripresa dei lavori, nonché nei registri di contabilità, in violazione delle disposizioni normative che impongono l'onere dell'immediata riserva, a pena di decadenza.
Il Tribunale, al fine di accertare la fondatezza delle pretese attoree, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio. Il CTU, dopo aver analizzato la documentazione prodotta e ricostruito l'andamento dei lavori, ha concluso che le sospensioni disposte dalla direzione dei lavori, pur avendo determinato un prolungamento dei tempi di esecuzione, non potevano essere qualificate come "anomalo andamento dei lavori", bensì come "sospensioni illegittime". Tuttavia, il CTU ha rilevato che l'impresa appaltatrice aveva sottoscritto i verbali di sospensione e ripresa dei lavori senza formulare alcuna riserva, incorrendo nella decadenza prevista dalla legge.
Il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha rigettato integralmente le domande proposte dalla società appaltatrice. Il giudice ha ritenuto dirimente l'eccezione di decadenza sollevata dal Ministero, evidenziando come l'impresa avesse omesso di rispettare l'onere dell'immediata riserva, iscrivendo le contestazioni economiche tardivamente e in violazione delle disposizioni normative che regolano la materia degli appalti pubblici. Il Tribunale ha inoltre escluso che le trattative stragiudiziali intercorse tra le parti potessero configurare una rinuncia all'eccezione di decadenza da parte dell'amministrazione, in assenza di un formale atto di transazione o di una concreta offerta transattiva deliberata dagli organi competenti.
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