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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 10921/2023 del 01-12-2023

principi giuridici

La notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante file in formato PDF è idonea a garantire l'autenticità del documento trasmesso, escludendo ipotesi di nullità o inesistenza della notifica.

La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, indicando specificamente il documento e gli aspetti per i quali si assume la difformità, non essendo sufficienti contestazioni generiche o onnicomprensive.

Ai fini dell'interruzione della prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali, il preavviso di fermo amministrativo, contenente l'indicazione delle somme dovute, costituisce atto idoneo ad interrompere il termine prescrizionale.

In tema di riscossione a mezzo ruolo, la notifica della cartella esattoriale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona alla data indicata nell'avviso stesso, senza necessità di redigere un'apposita relazione di notifica.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Intimazione di Pagamento: Prescrizione Parziale di Crediti Previdenziali e Assistenziali


Il Tribunale di Roma si è pronunciato su un'opposizione a intimazione di pagamento promossa da una società in liquidazione avverso l'### l'### e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La società contestava la pretesa creditoria, fondata su cartelle di pagamento e avvisi di addebito relativi a contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto azionato, l'inesistenza della notifica degli atti presupposti e la mancata redazione e sottoscrizione del ruolo.
La società ricorrente aveva ricevuto una intimazione di pagamento per un importo complessivo di oltre un milione di euro, di cui una parte consistente dovuta all'### a titolo di sanzioni pecuniarie per omesso o ritardato versamento di premi assicurativi e contributi previdenziali relativi a diverse annualità. La società eccepiva, tra l'altro, che le pretese creditorie relative a determinate annualità erano già prescritte al momento della notifica dell'intimazione, per decorso del termine quinquennale, e che non era mai stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione.
Il Tribunale, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalle parti, ha ritenuto tempestivo il ricorso e sussistente la legittimazione passiva degli enti convenuti. Nel merito, il giudice ha precisato che, nel processo previdenziale, la tutela non si attua necessariamente ed esaustivamente mediante azioni di annullamento dei singoli atti della procedura, in quanto l'azione, in caso di positivo esperimento, può al più paralizzare l'efficacia esecutiva del ruolo, ma non la pretesa creditoria, che resiste all'annullamento se il merito della pretesa non è contestato o, in caso di contestazione, l'Ente previdenziale dà prova del credito fatto valere.
Il Tribunale ha respinto l'eccezione di invalidità dell'intimazione per assenza di firma digitale, ritenendo sufficiente l'attestazione di conformità all'originale informatico apposta nella documentazione. Ha inoltre ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, rilevando che l'### aveva comprovato l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito e l'interruzione del termine di prescrizione con la notifica di un preavviso di fermo amministrativo.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, dichiarando prescritta la pretesa dell'### relativa a un determinato avviso di addebito, in quanto non risultava inserito nel preavviso di fermo amministrativo e, pertanto, era decorso il termine quinquennale di prescrizione. Per il resto, il ricorso è stato rigettato.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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