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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 11648/2023 del 20-12-2023

principi giuridici

In materia di compensi per lavoro in turni continui ed avvicendati, l'ipotesi di accordo del 29 gennaio 2002, ratificata il successivo 18 marzo 2002, vincola le parti a corrispondere al lavoratore il trattamento turnisti in atto al 30 giugno 2001, disciplinato dai verbali di accordo del 7 marzo 1995 e 8 maggio 1996, integrato dagli incrementi dei minimi tabellari derivanti dall'applicazione del ### del 24 luglio 2001, con decorrenza dal mese di marzo 2002 e sino all'entrata in vigore della nuova disciplina definita dall'apposita commissione paritetica di cui all'art. 38 del C.U.S.E..

La mancata comparizione del legale rappresentante di una parte per rendere interrogatorio libero ex art. 420 c.p.c. costituisce elemento valutabile ai fini della prova dei fatti dedotti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Applicazione degli Accordi Aziendali Preesistenti in Caso di Cessione di Ramo d'Azienda e Disciplina dei Turni di Lavoro


La pronuncia in esame trae origine da una controversia tra un lavoratore e una società, relativa al diritto del dipendente a percepire il trattamento economico previsto per i turni di lavoro avvicendati, in virtù di specifici accordi aziendali. Il lavoratore, assunto nel 1998 da una società e successivamente passato alle dipendenze di un'altra a seguito di cessione di ramo d'azienda nel 2001, rivendicava il diritto all'applicazione dell'art. 6-bis di un verbale d'accordo del 1995, che disciplina i compensi per il personale addetto a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne.
Il ricorrente sosteneva che, nonostante l'applicazione del Contratto Unitario Settore Elettrico (C.U.S.E.) e successivi accordi, la società aveva illegittimamente bloccato il valore delle indennità spettanti ai turnisti alla data del 1° marzo 2002, senza adeguare tali compensi ai progressivi aumenti delle retribuzioni ordinarie. Di conseguenza, il lavoratore chiedeva il pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo compreso tra il 2003 e il settembre 2022.
Il Tribunale ha accolto integralmente le ragioni del ricorrente, richiamando una precedente sentenza dello stesso Tribunale, confermata in appello e divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione. In quella pronuncia, si era stabilito che, nel caso di specie, la disciplina dei compensi per il lavoro in turni giornalieri e notturni doveva essere individuata nei verbali d'accordo del 1995 e 1996, in virtù del richiamo ad essi fatto in un'ipotesi di accordo siglata nel 2002 tra la società e le organizzazioni sindacali.
Il Tribunale ha evidenziato che l'art. 38 del C.U.S.E. prevedeva il mantenimento dei trattamenti in atto per i lavoratori turnisti e semiturnisti, demandando ad una commissione paritetica la definizione di un quadro complessivo, normativo ed economico, riferito alle prestazioni in turni continui ed avvicendati. In assenza di un riordino complessivo del lavoro in turno, l'accordo del 2002 aveva stabilito che per il personale in turno continuo avvicendato sarebbe stato "mantenuto il trattamento turnisti in atto al 30.6.2001 così come disciplinato dai verbali di accordo del 7.3.1995 e 8.05.1996".
Il Tribunale ha quindi concluso che il lavoratore aveva diritto a che le ore di lavoro prestate in turni continui ed avvicendati fossero retribuite secondo la disciplina richiamata nell'accordo del 2002, con i parametri previsti dai verbali d'accordo del 1995 e 1996 e con l'applicazione di valori economici da determinarsi in base alla retribuzione in atto al 30.6.2001, integrata dall'incremento dei minimi tabellari del mese di luglio 2001. Tale diritto decorreva dal mese di marzo 2002 e sino all'entrata in vigore della nuova disciplina definita dall'apposita commissione paritetica.
Il Tribunale ha inoltre tenuto conto della mancata comparizione del legale rappresentante della società convenuta per rendere l'interrogatorio libero, ritenendo provato, mediante la produzione delle buste paga, che il ricorrente aveva svolto nel periodo considerato il numero di ore di lavoro per le quali spettava l'indennità oraria di turno e l'indennità per le ore di lavoro notturne in turno. Di conseguenza, la società è stata condannata al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
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testo integrale


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