TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 12182/2023 del 10-08-2023
principi giuridici
In tema di ripartizione delle spese straordinarie relative ai figli, in assenza di accordo tra i genitori, le spese per corsi extrascolastici, visite mediche non urgenti e rilascio del passaporto non possono essere considerate necessarie e, pertanto, non sono ripetibili.
Le spese relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile adibito a casa familiare, non obbligatorie né urgenti, devono essere preventivamente concordate con il proprietario, in difetto di che il relativo rimborso non può essere preteso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Spese Straordinarie per i Figli: Necessità di Accordo Preventivo e Prova dell'Urgenza
La pronuncia del Tribunale di Roma affronta una controversia relativa al pagamento di spese straordinarie per i figli minori, in un contesto di genitori separati. La vicenda trae origine dall'impugnazione di un decreto ingiuntivo ottenuto da una madre nei confronti del padre, per il recupero della quota di spettanza di quest'ultimo su diverse voci di spesa considerate straordinarie.
Il giudice di primo grado aveva respinto l'opposizione del padre, confermando il decreto ingiuntivo. Tuttavia, il Tribunale, in sede di appello, ha ribaltato la decisione, evidenziando la carenza motivazionale della sentenza di primo grado e procedendo a una nuova valutazione delle singole voci di spesa contestate.
La decisione si basa sull'interpretazione del protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale, che distingue tra spese ordinarie, incluse nell'assegno di mantenimento, e spese straordinarie, alcune delle quali subordinate al consenso di entrambi i genitori. Il Tribunale ha sottolineato l'importanza del consenso preventivo per le spese non necessarie o non urgenti, come corsi extrascolastici, visite mediche non urgenti e spese per attività ludiche.
Nel caso specifico, il Tribunale ha esaminato analiticamente le spese richieste dalla madre, tra cui corsi di inglese e atletica per i figli, una visita ortopedica, il rilascio del passaporto, un acconto per cure odontoiatriche, un vaccino, la sostituzione della porta blindata e la riparazione dell'allarme dell'abitazione.
Il Tribunale ha negato il rimborso delle spese per i corsi extrascolastici e la visita ortopedica, in quanto non concordate preventivamente e non considerate necessarie. Ha inoltre respinto la richiesta relativa al passaporto, poiché il padre aveva dimostrato di aver già provveduto al pagamento. Per quanto riguarda l'acconto odontoiatrico, il Tribunale ha rilevato la mancanza di accordo sulla scelta del dentista. Il Tribunale ha riconosciuto che il padre aveva già provveduto al pagamento del vaccino. Infine, il Tribunale ha escluso la rilevanza delle spese relative alla porta blindata e all'allarme, in quanto non connesse alle esigenze dei figli e non preventivamente concordate.
In definitiva, il Tribunale ha accolto l'appello del padre, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la madre al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio. La sentenza ribadisce l'importanza del consenso preventivo tra i genitori per le spese straordinarie non necessarie o non urgenti, e sottolinea la necessità di fornire adeguata prova dell'urgenza o della necessità di tali spese per ottenere il rimborso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.