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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 13139/2023 del 25-09-2023

principi giuridici

In tema di locazione di immobili ad uso commerciale, la rinuncia del locatore ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto per il mutamento non autorizzato della destinazione d'uso dell'immobile, contenuta in un accordo di mediazione, è risolutivamente condizionata al puntuale adempimento, da parte del conduttore, degli obblighi di pagamento dei canoni e di integrazione del deposito cauzionale, con la conseguenza che, in caso di inadempimento, la clausola risolutiva espressa riacquista efficacia.

In caso di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, quest'ultimo è tenuto al pagamento, in favore del locatore, dell'indennità per il ritardato rilascio dell'immobile, mensilmente quantificata secondo quanto previsto dall'art. 14 del contratto di locazione, a decorrere dalla data di risoluzione del contratto fino all'effettivo rilascio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Risoluzione del Contratto di Locazione Commerciale per Mutamento d'Uso e Inadempimento degli Accordi di Mediazione


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a un contratto di locazione commerciale, risolto a seguito dell'inadempimento del conduttore e della violazione delle clausole contrattuali relative alla destinazione d'uso dell'immobile.
La vicenda trae origine da un contratto di locazione stipulato tra le parti, avente ad oggetto un locale commerciale destinato alla rivendita di biciclette elettriche. Il contratto prevedeva espressamente il divieto di modificare, anche parzialmente, la destinazione d'uso del bene, nonché una clausola risolutiva espressa in caso di violazione di tale divieto e di mancato versamento del deposito cauzionale.
Successivamente alla stipula, il conduttore aveva adibito l'immobile a moto officina, in violazione del divieto contrattuale. A seguito di ciò, le parti avevano tentato una mediazione, conclusasi con un accordo in cui, a fronte dell'impegno del conduttore a regolarizzare i pagamenti e a versare un'integrazione del deposito cauzionale, la locatrice rinunciava ad avvalersi della clausola risolutiva espressa per il mutamento d'uso. L'accordo di mediazione prevedeva, a sua volta, una clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento degli obblighi assunti dal conduttore.
Tuttavia, il conduttore non aveva adempiuto integralmente agli obblighi derivanti dall'accordo di mediazione, omettendo il versamento di alcune mensilità del canone di locazione. Di conseguenza, la locatrice aveva comunicato al conduttore la risoluzione dell'accordo di mediazione e, contestualmente, aveva manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa originariamente prevista nel contratto di locazione per il mutamento d'uso dell'immobile.
Il Tribunale, valutate le circostanze del caso, ha accolto le domande della locatrice. In particolare, il giudice ha accertato che il conduttore aveva violato il divieto di mutamento d'uso dell'immobile, adibendolo a moto officina, e che l'inadempimento degli obblighi derivanti dall'accordo di mediazione aveva determinato la risoluzione di quest'ultimo, con conseguente reviviscenza della clausola risolutiva espressa originaria.
Pertanto, il Tribunale ha dichiarato risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore, condannandolo al rilascio dell'immobile e al pagamento delle somme dovute a titolo di canoni scaduti, indennità di occupazione e rimborso spese. Il giudice ha, inoltre, condannato il conduttore al pagamento delle spese processuali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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