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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 15042/2023 del 20-10-2023

principi giuridici

In materia di somministrazione di energia elettrica, il diritto al corrispettivo si prescrive nel termine di due anni ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 10, lett. a), della legge n. 205/2017, per le fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018.

In caso di contestazione di una fattura per duplicazione di addebito, qualora si accerti che una quota parte della stessa concerne un corrispettivo già preteso in una fattura precedente, l'eccezione è fondata limitatamente alla quota parte indebitamente richiesta.

In difetto di somministrazione di energia elettrica, accertata mediante certificazione del distributore, non è dovuto il corrispettivo per il periodo in cui la somministrazione non è avvenuta.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Prescrizione e Contestazione di Fatture per Fornitura di Energia Elettrica: un Caso di Accoglimento Parziale dell'Opposizione a Decreto Ingiuntivo


La pronuncia del Tribunale di Roma affronta una controversia relativa al pagamento di fatture per la fornitura di energia elettrica, sollevata a seguito di un'opposizione a decreto ingiuntivo. La società opponente contestava la pretesa creditoria avanzata dalla società fornitrice, eccependo, in primo luogo, la prescrizione biennale di alcune fatture e, in secondo luogo, l'indebito addebito di importi già fatturati in precedenza, nonché la mancata erogazione di energia in un determinato periodo.
Il giudice, esaminando le eccezioni sollevate, ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione per le fatture emesse prima del febbraio 2019. La società opposta, infatti, aveva fornito prova documentale di atti interruttivi della prescrizione, compiuti prima del decorso del termine biennale previsto dalla legge, fino alla notifica del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione con riferimento alla fattura del 25 ottobre 2019, riscontrando che una parte dell'importo richiesto era già stata inclusa in una fattura precedente. Inoltre, è stata accolta l'eccezione relativa alla mancata fornitura di energia elettrica nel periodo successivo al 1° febbraio 2019, basandosi sulla certificazione dei consumi fornita dal distributore, dalla quale risultava l'assenza di erogazione di energia presso il punto di fornitura oggetto di causa.
In definitiva, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando la società opponente al pagamento della somma di euro 21.517,58, oltre interessi, relativa alle fatture non prescritte e non contestate con successo. In considerazione della parziale soccombenza reciproca, le spese di lite sono state compensate tra le parti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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