TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 15774/2023 del 02-11-2023
principi giuridici
Nella promessa del fatto del terzo, ai sensi dell'art. 1381 c.c., il promittente assume un'obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, ed un'obbligazione di dare, consistente nel corrispondere l'indennizzo nel caso in cui il terzo si rifiuti di impegnarsi.
La qualificazione di una somma di denaro versata all'inizio di un rapporto contrattuale come caparra, ai sensi dell'art. 1385 c.c., anziché come corrispettivo anticipato, deve fondarsi sull'interpretazione del contratto, tenendo conto del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Promessa del Fatto del Terzo e Inadempimento Contrattuale: Analisi di una Controversia
La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda contrattuale, iniziata nel lontano 1987 e protrattasi, con successive proroghe, fino al 2014. Al centro della disputa, un accordo tra due società, in cui una si impegnava a promuovere l'attività commerciale dell'altra, in particolare indirizzando i propri clienti, partecipanti a tour turistici, verso il negozio di quest'ultima. La controversia è sorta a seguito della cessazione anticipata, da parte della società incaricata della promozione, dell'esecuzione delle prestazioni pattuite.
La società che si riteneva danneggiata ha quindi adito il Tribunale, chiedendo il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale, la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite e il pagamento del doppio della caparra versata. La società convenuta, dal canto suo, ha contestato le pretese avversarie, eccependo l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a causa di mutate condizioni di viabilità imposte dall'amministrazione comunale, e ha avanzato domanda riconvenzionale per il pagamento delle prestazioni eseguite nell'ultimo anno di vigenza del contratto.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha inquadrato il rapporto contrattuale come una promessa del fatto del terzo, disciplinata dall'art. 1381 del codice civile. In tale contesto, il giudice ha evidenziato come la società incaricata della promozione si fosse adoperata con la dovuta diligenza per adempiere alle proprie obbligazioni, fino a quando le mutate condizioni di viabilità non hanno reso eccessivamente gravoso, se non impossibile, l'indirizzamento dei turisti verso il negozio della società attrice.
Il Tribunale ha quindi rigettato le domande risarcitorie e restitutorie avanzate dalla società attrice, ritenendo che non vi fosse stato un inadempimento imputabile alla società convenuta. In particolare, il giudice ha qualificato la somma versata all'inizio del rapporto contrattuale come caparra, e non come corrispettivo anticipato, escludendo quindi il diritto alla restituzione. Allo stesso modo, è stata rigettata la domanda di pagamento del doppio della caparra, in assenza di un valido esercizio del diritto di recesso da parte della società convenuta.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale della società convenuta, condannando la società attrice al pagamento del corrispettivo per l'attività promozionale svolta nell'ultimo anno, seppur in misura inferiore a quanto richiesto, in ragione di una valutazione equitativa del servizio reso.
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