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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 16248/2023 del 10-11-2023

principi giuridici

In materia di tutela del design industriale, la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello comunitario deriva da un esame che considera il settore dei prodotti in cui il disegno o modello va incorporato, l'utilizzatore informato di detti prodotti, il grado di conoscenza del precedente stato dell'arte, il margine di libertà dell'autore nell'elaborare il disegno o modello e il risultato del raffronto dei disegni o modelli in questione, tenendo conto del settore, del margine di libertà dell'autore e delle impressioni generali suscitate nell'utilizzatore informato.

Integra concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c., la pubblicazione e diffusione di un catalogo che, per caratteri, impostazione grafica, colori, tonalità prevalenti nelle fotografie, inserimento delle schede tecniche e impostazione grafica delle stesse, determina nell'insieme un'evidente e voluta somiglianza con il catalogo di un concorrente, mirando ad appropriarsi dei vantaggi derivanti dall'uso di quest'ultimo senza alcuno sforzo economico ed organizzativo.

In tema di concorrenza sleale per denigrazione, è da escludersi la configurabilità dell'illecito nell'ipotesi di spedizione ad una ditta concorrente di una diffida dal proseguire la produzione o commercializzazione di un prodotto, in assenza di prova della comunicazione (o della potenziale comunicabilità) al pubblico dell'atto predetto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Concorrenza Sleale e Tutela del Design nel Settore dell'Arredo Bagno: Un Caso di Imitazione di Cataloghi e Prodotti


La pronuncia in esame affronta una complessa controversia tra due aziende operanti nel settore dell'arredo bagno, focalizzandosi su presunti atti di concorrenza sleale, violazioni del diritto d'autore e contraffazione di design. La società attrice, specializzata nella produzione di arredi bagno di design, lamentava che la convenuta avesse posto in essere una serie di condotte illecite, tra cui l'imitazione servile dei propri prodotti, la riproduzione dello stile e delle caratteristiche grafiche del proprio catalogo e l'utilizzo di una denominazione simile per un prodotto.
La vicenda trae origine dalla commercializzazione, da parte della convenuta, di un nuovo catalogo e di una linea di prodotti che, secondo l'attrice, riproducevano fedelmente lo stile, le forme, i colori e le caratteristiche distintive dei propri articoli, protetti da design registrati e non registrati. L'attrice contestava, in particolare, la somiglianza tra i lavabi, gli specchi e i mobili da bagno della convenuta e i propri prodotti di punta, nonché la riproduzione delle caratteristiche grafiche del proprio catalogo.
La convenuta si difendeva negando qualsiasi intento imitativo e rivendicando la propria originalità e autonomia creativa, sottolineando la preesistenza sul mercato di prodotti simili a quelli dell'attrice e la diversità dei propri percorsi imprenditoriali. In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva la condanna dell'attrice per concorrenza sleale, a causa dell'invio di una lettera di diffida ritenuta denigratoria della propria immagine commerciale.
Il Tribunale, dopo aver esaminato attentamente le prove prodotte dalle parti, ha parzialmente accolto le domande dell'attrice, ritenendo sussistente un atto di concorrenza sleale limitatamente alla pubblicazione del catalogo ### 1-19, in quanto presentava evidenti similitudini con il catalogo dell'attrice, tali da ingenerare confusione nel pubblico. Il Tribunale ha, pertanto, inibito alla convenuta la diffusione di tale catalogo e l'utilizzo della denominazione "###" per i propri prodotti.
Tuttavia, il Tribunale ha rigettato le altre domande dell'attrice, escludendo la contraffazione dei design registrati e la violazione del diritto d'autore, in quanto i prodotti della convenuta, pur presentando alcune somiglianze con quelli dell'attrice, si differenziavano per elementi significativi, tali da non ingenerare confusione nel pubblico. Il Tribunale ha, inoltre, rigettato la domanda riconvenzionale della convenuta, ritenendo che la lettera di diffida inviata dall'attrice non avesse carattere denigratorio e fosse giustificata dalla tutela dei propri diritti di proprietà industriale.
La decisione si basa su un'analisi comparativa dei prodotti e dei cataloghi delle parti, tenendo conto del settore merceologico di riferimento, del grado di attenzione del consumatore medio e del margine di libertà creativa dell'autore. Il Tribunale ha, inoltre, richiamato i principi giurisprudenziali in materia di concorrenza sleale, tutela del design e diritto d'autore, sottolineando la necessità di accertare in concreto il rischio di confusione tra i prodotti e di valutare l'originalità e il valore artistico delle opere dell'ingegno.
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testo integrale


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