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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 16588/2023 del 15-11-2023

principi giuridici

In materia di servizi di pagamento, ai sensi dell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 11/2010, l'utente che abbia violato con colpa grave gli obblighi di custodia delle credenziali di sicurezza personalizzate risponde integralmente delle perdite derivanti dall'utilizzo abusivo dello strumento di pagamento, escludendosi la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento che abbia adottato un sistema di autenticazione forte e tempestivamente comunicato all'utente le operazioni effettuate.

È onere del prestatore di servizi di pagamento, ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 11/2010, provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o altri inconvenienti, al fine di escludere la propria responsabilità per l'utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Onere della Prova e Diligenza del Cliente nei Pagamenti Elettronici: Una Recente Pronuncia


Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha affrontato una controversia riguardante un'operazione di bonifico non autorizzata effettuata tramite una carta prepagata, a seguito di un attacco di phishing. La vicenda trae origine da una comunicazione ingannevole, apparentemente proveniente dall'istituto di credito, che induceva il titolare della carta a rivelare le proprie credenziali di accesso.
Nel caso specifico, il titolare della carta, dopo aver ricevuto un SMS sospetto, accedeva a un sito web fraudolento e, successivamente, forniva telefonicamente a un sedicente operatore bancario i propri dati personali e le credenziali della carta. A seguito di ciò, veniva effettuato un bonifico non autorizzato a favore di un beneficiario sconosciuto. Il titolare della carta, dopo aver sporto denuncia e disconosciuto l'operazione, richiedeva alla banca il rimborso della somma sottratta.
La banca, tuttavia, contestava la richiesta di rimborso, eccependo la negligenza del cliente nell'aver fornito le proprie credenziali a terzi e nell'aver ignorato gli alert di sicurezza inviati tramite SMS e notifiche push. Il Tribunale, nel valutare la controversia, ha richiamato la normativa di riferimento in materia di servizi di pagamento elettronici, in particolare il D.Lgs. n. 11/2010, che recepisce le direttive europee in materia.
Il giudice ha evidenziato come la normativa imponga sia al prestatore di servizi di pagamento che all'utente specifici obblighi di sicurezza e diligenza. In particolare, l'utente è tenuto a custodire con cura le proprie credenziali e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie o utilizzi non autorizzati dello strumento di pagamento. Il prestatore, a sua volta, è tenuto ad adottare misure di sicurezza adeguate a proteggere i dati e le operazioni dei clienti, nonché a fornire strumenti di comunicazione efficaci per segnalare eventuali rischi o frodi.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la banca avesse adempiuto ai propri obblighi di sicurezza, adottando un sistema di autenticazione forte e fornendo tempestive comunicazioni di allerta al cliente. Tuttavia, ha anche accertato che il cliente aveva agito con grave negligenza, fornendo le proprie credenziali a terzi e ignorando gli avvisi di sicurezza ricevuti.
In considerazione di ciò, il Tribunale ha rigettato la domanda di rimborso del cliente, ritenendo che la perdita subita fosse imputabile alla sua condotta colposa. La sentenza sottolinea l'importanza della diligenza e della prudenza da parte degli utenti nell'utilizzo dei servizi di pagamento elettronici, evidenziando come la mancata adozione di adeguate misure di sicurezza possa comportare la perdita del diritto al rimborso in caso di frodi o utilizzi non autorizzati.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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