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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 1899/2023 del 02-03-2023

principi giuridici

Il datore di lavoro, nell'esercizio del potere disciplinare, può irrogare sanzioni conservative anche in assenza di una specifica previsione collettiva che contempli la condotta addebitata, purché la stessa configuri un illecito disciplinare in base alla normativa di settore.

La valutazione della proporzionalità della sanzione disciplinare deve tenere conto dell'elemento soggettivo, considerando la complessiva storia aziendale del lavoratore e la sua eventuale carente comprensione dei propri doveri.

Nel lavoro agile, l'onere di indicazione dell'orario lavorativo di connessione è finalizzato a testimoniare lo svolgimento di attività lavorativa del dipendente durante il tempo indicato, per consentire alla parte datoriale l'organizzazione dei compiti assegnati ai vari lavoratori ed il loro coordinamento.

Anche in caso di lavoro agile, il mancato espletamento del lavoro nell'intervallo intermedio di disconnessione tra l'uscita e il rientro deve essere oggetto di autorizzazione del datore di lavoro e, quantomeno, di comunicazione preventiva da parte del dipendente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Sanzioni Disciplinari: Obblighi del Lavoratore e Proporzionalità della Pena


Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha affrontato la questione della legittimità di due sanzioni disciplinari irrogate ad una dipendente di una società per azioni, in relazione a presunte violazioni degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
Nel primo caso, la lavoratrice era stata sanzionata con una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni, a seguito di un episodio in cui si era presentata sul luogo di lavoro senza il "green pass rafforzato" richiesto dalla normativa anti-Covid vigente all'epoca dei fatti, rifiutandosi inizialmente di allontanarsi. La società contestava alla dipendente di aver violato le disposizioni aziendali e normative applicabili, mettendo a rischio la salute dei colleghi e esponendo l'azienda a possibili sanzioni. La lavoratrice si difendeva sostenendo un'errata interpretazione della legge e contestando la proporzionalità della sanzione. Il Tribunale, pur riconoscendo la sussistenza della violazione, ha ritenuto eccessiva la sanzione irrogata, riducendola a cinque giorni di sospensione. I giudici hanno motivato tale decisione considerando che, sebbene la lavoratrice avesse consapevolmente contravvenuto un ordine datoriale, il suo comportamento non appariva dettato da una volontà di sfida, ma piuttosto da una carente comprensione dei propri doveri e della complessa normativa emergenziale. Inoltre, si è tenuto conto dell'assenza di precedenti disciplinari a carico della dipendente.
Nel secondo caso, la lavoratrice era stata sanzionata con due giorni di sospensione per aver omesso di comunicare tempestivamente alla responsabile la sua assenza dal servizio in modalità smart working, e per aver attestato falsamente la sua presenza. La dipendente si era allontanata dal lavoro per accompagnare la madre ad una visita medica, senza avvisare preventivamente la società. Il Tribunale ha ritenuto legittima anche questa sanzione, evidenziando che la lavoratrice si era disconnessa dal lavoro per diverse ore, senza darne comunicazione e senza recuperare le ore di assenza. I giudici hanno sottolineato che, anche nel lavoro agile, il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali interruzioni del servizio, al fine di consentire all'azienda di organizzare adeguatamente le attività lavorative.
In entrambi i casi, il Tribunale ha ribadito l'importanza del rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, sia in presenza che in modalità smart working, e ha sottolineato la necessità di valutare la proporzionalità delle sanzioni disciplinari, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Infine, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, in ragione della parziale reciproca soccombenza e della complessità delle questioni trattate.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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