TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 2077/2023 del 08-02-2023
principi giuridici
In tema di responsabilità sanitaria, grava sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre spetta alla struttura sanitaria o ai sanitari dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza.
La rinuncia all'azione nei confronti di una parte nel procedimento di accertamento tecnico preventivo non costituisce rinuncia all'azione nel giudizio ordinario, trattandosi di processi autonomi e distinti, ancorché connessi.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'invio da parte dell'assicurato di una missiva stragiudiziale di richiesta di copertura assicurativa, seppure richiamante una diffida del danneggiato inoltrata non all'assicurato medesimo bensì ad un condebitore solidale, è idonea ad interrompere i termini di prescrizione del diritto all'indennizzo, qualora la compagnia assicurativa abbia dato seguito alla richiesta, attivandosi per la gestione del sinistro.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Responsabilità Medica e Onere Probatorio: Profili di Ripartizione in Intervento di Artroprotesi
Una recente pronuncia del Tribunale di Roma ha affrontato un caso di responsabilità medica derivante da un intervento di artroprotesi all'anca, focalizzandosi sulla ripartizione dell'onere probatorio tra paziente, struttura sanitaria e medico curante.
Il paziente aveva citato in giudizio la casa di cura, il chirurgo che aveva eseguito l'intervento e la compagnia assicurativa del medico, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di una lesione del nervo sciatico, asseritamente causata da negligenza durante l'operazione. Il paziente sosteneva che l'intervento aveva provocato una grave sofferenza e postumi permanenti a causa di un errore medico.
Il chirurgo si è difeso eccependo l'assenza di responsabilità, sostenendo che non vi erano evidenze di sofferenza neurologica nel periodo post-operatorio e che il danno avrebbe potuto essere causato da altri fattori, come traumi o posture scorrette. La casa di cura ha sollevato eccezioni preliminari di natura procedurale e, nel merito, ha contestato la propria responsabilità, attribuendo l'eventuale colpa esclusivamente al medico. La compagnia assicurativa ha eccepito l'inammissibilità della chiamata diretta in causa da parte del danneggiato, la prescrizione del diritto all'indennizzo e l'inoperatività della polizza per diverse ragioni contrattuali.
Il Tribunale, dopo aver espletato una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) medico-legale, ha ritenuto fondata la domanda del paziente. I giudici hanno richiamato i principi consolidati in materia di responsabilità medica, sottolineando che il paziente deve provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari. Una volta assolto tale onere, spetta alla struttura sanitaria e al medico dimostrare l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile.
Nel caso specifico, la CTU ha evidenziato che la lesione del nervo sciatico era di natura iatrogena, ovvero causata dall'intervento chirurgico. Il consulente tecnico ha concluso che, con elevata probabilità, durante l'operazione il nervo non era stato adeguatamente protetto durante la lussazione della testa del femore e il posizionamento dei mezzi protesici.
Il Tribunale ha quindi affermato la responsabilità solidale del chirurgo e della casa di cura, ripartendola in misura paritaria tra i due soggetti. I giudici hanno condannato i convenuti al risarcimento dei danni subiti dal paziente, quantificati tenendo conto del danno biologico permanente, del danno morale e del lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità della somma dovuta.
Infine, il Tribunale ha esaminato le domande di garanzia. Ha respinto la domanda della casa di cura nei confronti della propria compagnia assicurativa, in quanto la franchigia prevista dalla polizza era superiore all'importo del debito della struttura sanitaria. Ha invece riconosciuto il diritto del medico ad essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa, nei limiti e alle condizioni previste dalla polizza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.