TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 2084/2023 del 01-03-2023
principi giuridici
Nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione, ai sensi dell'art. 38 c.c., non deriva dalla mera titolarità della rappresentanza, bensì dall'effettivo svolgimento di attività negoziale che abbia creato rapporti obbligatori tra l'ente e i terzi.
Per i debiti non negoziali di un'associazione non riconosciuta, quali quelli tributari, risponde solidalmente, tanto per le sanzioni quanto per il tributo, chi ha diretto la gestione associativa nel periodo di riferimento, in ragione del ruolo rivestito.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Differenze Retributive e Responsabilità del Presidente di un'Associazione Sportiva Dilettantistica
La pronuncia in esame trae origine da un ricorso presentato da un lavoratore che lamentava il mancato pagamento di differenze retributive maturate nel corso di un rapporto di lavoro subordinato con un'associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.). Il ricorrente, assunto inizialmente con contratto a termine e successivamente a tempo indeterminato, rivendicava il diritto al pagamento di festività non godute, straordinari e trattamento di fine rapporto (TFR), sostenendo di aver svolto mansioni di operaio addetto alla manutenzione e, occasionalmente, di sostituto della segreteria, con un orario di lavoro superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
L'A.S.D. e il suo Presidente non si sono costituiti in giudizio, pertanto il Tribunale ha dovuto valutare le pretese del lavoratore sulla base delle prove documentali e testimoniali offerte. In particolare, è stata determinante la testimonianza di alcuni soggetti che hanno confermato l'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente per un numero di ore settimanali superiore a quello contrattualmente previsto, nonché la prestazione di lavoro durante le festività.
Il Tribunale ha accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e l'A.S.D., riconoscendo il diritto del lavoratore al pagamento delle differenze retributive per festività lavorate e straordinari, seppur in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, in quanto non era stato possibile provare con certezza l'esatto orario di lavoro svolto. Analogamente, è stato riconosciuto il diritto al TFR, ricalcolato in base alle somme effettivamente dovute a titolo di differenze retributive.
Un aspetto particolarmente rilevante della sentenza riguarda la responsabilità del Presidente dell'A.S.D. Il Tribunale, richiamando l'articolo 38 del codice civile e la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che la responsabilità del Presidente non deriva dalla semplice carica ricoperta, bensì dall'attività negoziale concretamente svolta per conto dell'associazione e che abbia determinato la nascita di obbligazioni verso terzi. Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che il Presidente aveva assunto tale carica in un determinato periodo del rapporto di lavoro, ed era a conoscenza dell'organizzazione del lavoro svolto a favore del circolo. Pertanto, il Presidente è stato ritenuto responsabile in solido con l'A.S.D. per le obbligazioni retributive maturate nel periodo in cui ha ricoperto la carica, con particolare riferimento al TFR e, in misura equitativa, alle somme dovute per straordinari e festività.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.