TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 3813/2023 del 14-04-2023
principi giuridici
Integra giusta causa di licenziamento, ai sensi dell'art. 2119 c.c., l'uso anche parzialmente improprio dei permessi ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, qualora il lavoratore li utilizzi per finalità diverse dall'assistenza al familiare disabile, ledendo irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
L'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso ex art. 33, comma 3, L. 104/1992 deve porsi in relazione causale diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile, con la conseguenza che, in difetto di tale nesso causale, si configurano la violazione dei principi di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro e l'indebita percezione dell'indennità a carico dell'ente assicurativo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Legge 104/92: Abuso dei Permessi e Legittimità del Licenziamento Disciplinare
La pronuncia in esame affronta la delicata questione dell'abuso dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104/92 per l'assistenza a persone con disabilità, e le conseguenze disciplinari che ne derivano. Il caso trae origine dal licenziamento disciplinare di un dipendente di una società, motivato dall'utilizzo improprio dei permessi mensili retribuiti concessi per l'assistenza di un familiare disabile.
Il dipendente, addetto alla sala operativa di una società, aveva richiesto un permesso ex legge 104/92 per un determinato giorno, adducendo la necessità di assistere la zia disabile. Tuttavia, in quel giorno, il dipendente aveva partecipato a un campionato italiano di una disciplina sportiva, come documentato da fonti pubbliche online. La società, contestando tale condotta, aveva proceduto al licenziamento per giusta causa, ritenendo violato il rapporto fiduciario.
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, sostenendo l'insussistenza del fatto contestato e l'assenza di prove di attività incompatibili con l'assistenza al familiare disabile. In particolare, il dipendente affermava che la zia disabile era con lui durante il fine settimana e che, pur partecipando alla competizione sportiva per alcune ore, aveva comunque garantito l'assistenza alla parente.
Il Tribunale, tuttavia, ha respinto il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento. I giudici hanno evidenziato che la partecipazione al torneo sportivo era stata programmata in anticipo e che la richiesta di permesso era stata presentata solo all'ultimo momento, quando il dipendente si trovava già fuori sede. Inoltre, il Tribunale ha rilevato incongruenze nelle giustificazioni fornite dal dipendente, in particolare riguardo alla presenza e alle condizioni della zia disabile durante la competizione sportiva.
Il Tribunale ha sottolineato che l'assenza dal lavoro per usufruire dei permessi ex legge 104/92 deve essere direttamente collegata allo scopo di assistenza al disabile. Nel caso di specie, la partecipazione al torneo sportivo, attività di esclusivo interesse del lavoratore, aveva interrotto il nesso causale tra l'assenza dal lavoro e la finalità di assistenza, configurando un abuso del diritto.
I giudici hanno altresì evidenziato la delicatezza delle funzioni svolte dal dipendente, addetto alla sala operativa della società, e la conseguente importanza del vincolo fiduciario. L'abuso dei permessi, in tale contesto, era stato ritenuto una violazione grave e tale da giustificare il licenziamento per giusta causa.
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l'utilizzo dei permessi ex legge 104/92 per finalità diverse dall'assistenza al disabile integra un abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.
In definitiva, la sentenza conferma la legittimità del licenziamento disciplinare in caso di abuso dei permessi ex legge 104/92, ribadendo la necessità che l'assenza dal lavoro sia strettamente collegata allo scopo di assistenza al disabile e che il lavoratore agisca nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.