TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 4682/2023 del 22-03-2023
principi giuridici
Il committente può recedere dal contratto di appalto ai sensi dell'art. 1671 c.c., anche in assenza di esecuzione dell'opera, senza che assumano rilievo i motivi del recesso, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
In caso di recesso del committente dal contratto di appalto, l'appaltatore che agisca per il risarcimento del danno da mancato guadagno ha l'onere di provare l'utile netto conseguibile con l'esecuzione delle opere, determinato dalla differenza tra il prezzo globale pattuito e le spese necessarie per la realizzazione delle stesse.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Recesso del Committente da Contratto di Appalto: Limiti e Conseguenze
La pronuncia in commento trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da un condominio nei confronti di un'impresa edile. Quest'ultima aveva ottenuto un'ingiunzione di pagamento per un acconto non versato, relativo a lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi all'interno del condominio stesso. Il condominio, pur non negando il mancato pagamento, contestava la debenza dell'acconto, sostenendo che il contratto non avesse mai avuto esecuzione a causa del mancato sopralluogo e della mancata definizione del prezzo finale, circostanze che avevano portato alla comunicazione di impossibilità di dar seguito al contratto. L'impresa edile, costituitasi in giudizio, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per il recesso ritenuto illegittimo.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione del condominio, revocando il decreto ingiuntivo. Il giudice ha ritenuto che il condominio avesse validamente esercitato il diritto di recesso unilaterale dal contratto di appalto, previsto dall'articolo 1671 del codice civile. Tale norma consente al committente di recedere dal contratto anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Il Tribunale ha evidenziato come la comunicazione del condominio, in cui si manifestava l'impossibilità di dare seguito al contratto, fosse stata interpretata dall'impresa edile come una richiesta di rinvio della stipula, confermando di fatto l'intenzione di recedere.
Inoltre, il giudice ha sottolineato che la somma ingiunta non poteva essere considerata un acconto per la stipula del contratto, bensì la prima rata di un pagamento rateizzato, non dovuta in ragione del legittimo recesso.
Quanto alla domanda riconvenzionale dell'impresa edile, volta ad ottenere il risarcimento del danno da mancato guadagno, il Tribunale l'ha rigettata. Il giudice ha precisato che, in caso di recesso dal contratto di appalto, l'appaltatore ha diritto all'indennizzo per le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno. Tuttavia, nel caso di specie, l'appalto non aveva mai avuto esecuzione e non era stato determinato un prezzo complessivo, rendendo impossibile quantificare l'utile che l'impresa avrebbe potuto conseguire. Di conseguenza, mancando la prova del danno effettivamente subito, la domanda risarcitoria è stata respinta.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.