TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 5347/2023 del 03-04-2023
principi giuridici
Nel sistema della comunione, l'uso esclusivo del bene comune da parte di un comproprietario, che impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, costituisce illecito fonte di responsabilità risarcitoria, quantificabile nei frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene.
La costituzione del diritto di usufrutto su un bene immobile per atto tra vivi richiede la stipula di un apposito contratto in forma scritta, non potendo realizzarsi mediante un atto unilaterale del proprietario o un contratto con obbligazioni del solo proponente, qualora comporti oneri o obblighi a carico del beneficiario senza la sua accettazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Comproprietà e Godimento del Bene: Limiti e Risarcimento per Uso Esclusivo
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa al godimento di un immobile in comproprietà, analizzando i limiti imposti dall'articolo 1102 del codice civile e le conseguenze derivanti dall'uso esclusivo del bene da parte di uno dei comproprietari.
Il caso trae origine dalla domanda di un comproprietario, titolare di una quota di un terzo di un immobile, che lamentava di essere stato escluso dal godimento del bene dalla madre, anch'essa comproprietaria. L'attore chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno derivante da tale esclusione, quantificandolo in una somma pari alla quota di canone locativo corrispondente alla sua quota di proprietà. La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava le pretese avversarie, eccependo l'esistenza di un diritto di usufrutto a suo favore sull'intero immobile, derivante da una scrittura privata.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha preliminarmente richiamato i principi generali in materia di comunione e godimento della cosa comune. Ha ricordato come ciascun comproprietario possa servirsi del bene comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. L'uso esclusivo del bene da parte di un comproprietario, pur non essendo di per sé illegittimo, diviene tale nel momento in cui impedisce agli altri comproprietari di esercitare i propri diritti. In tal caso, l'occupante esclusivo è tenuto a risarcire il danno, quantificabile nei frutti civili che gli altri comproprietari avrebbero potuto percepire concedendo il bene in locazione.
Nel caso specifico, il Tribunale ha accertato che la convenuta aveva effettivamente impedito all'attore di godere del bene comune, senza averne titolo. A tal proposito, ha escluso la validità della scrittura privata invocata dalla convenuta come titolo costitutivo del diritto di usufrutto, ritenendola inidonea a tale scopo in quanto sottoscritta unicamente dai proprietari del bene e priva dei requisiti di forma richiesti dalla legge per la costituzione di un diritto reale immobiliare.
Pertanto, il Tribunale ha accolto la domanda dell'attore, condannando la convenuta al pagamento di una somma a titolo di indennizzo per il mancato godimento del bene, calcolata sulla base del valore locativo dell'immobile e della quota di proprietà dell'attore. Contestualmente, ha rigettato la domanda riconvenzionale della convenuta, volta ad accertare l'esistenza del diritto di usufrutto. Infine, ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
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