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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 577/2023 del 13-01-2023

principi giuridici

In caso di occupazione sine titulo di un immobile, il diritto al risarcimento del danno da perdita di godimento sorge, in difetto di prova di uno specifico pregiudizio, dal momento in cui cessa l'inerzia del proprietario manifestata attraverso la formale richiesta di rilascio e di ristoro del danno.

Il valore locativo di mercato di un immobile può essere determinato in via equitativa, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., sulla base dei ### del ### di ### e di consulenze tecniche d'ufficio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Occupazione Illegittima di Immobile: Determinazione del Danno e Inerzia del Proprietario


La pronuncia in esame affronta la questione dell'occupazione senza titolo di un immobile di proprietà di un ente previdenziale, gestito da una società, e le conseguenti pretese risarcitorie avanzate dall'ente nei confronti dell'occupante.
Il fatto trae origine dall'occupazione di un immobile, a partire dal maggio 2005, da parte di una persona che assisteva l'originaria assegnataria dell'alloggio, successivamente ricoverata in una casa di cura. In precedenza, il Tribunale di ### aveva già accertato l'illegittimità dell'occupazione, ordinando il rilascio dell'immobile, senza però pronunciarsi sul risarcimento del danno.
Nel nuovo giudizio, l'ente proprietario ha richiesto il risarcimento del danno derivante dall'occupazione abusiva, quantificato nell'indennità di occupazione maturata a partire dal giorno successivo alla precedente sentenza e fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
Il Tribunale, pur riconoscendo l'occupazione senza titolo, ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria. I giudici hanno evidenziato che l'ente proprietario aveva tollerato per anni la situazione, contribuendo, con la propria inerzia, all'eventuale determinazione del danno da mancato ricavo. In particolare, è stato rilevato che nella precedente sentenza era stato affermato che l'occupante aveva continuato a versare all'ente i canoni nella stessa misura sostenuta dall'assegnataria originaria.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che solo a partire dalla data di notifica dell'atto di citazione del nuovo giudizio, si potesse riconoscere il danno da perdita di godimento, stante la natura pubblica dell'ente proprietario, che notoriamente utilizza gli alloggi del proprio patrimonio immobiliare come fonte di reddito.
Per la quantificazione del danno, il Tribunale ha condiviso in via equitativa l'importo mensile richiesto dall'ente, basandosi sui valori locativi di mercato e su una consulenza tecnica d'ufficio. Di conseguenza, l'occupante è stato condannato al pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo compreso tra ottobre 2020 e gennaio 2023, oltre interessi legali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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