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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 6002/2023 del 13-04-2023

principi giuridici

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di social network integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., sotto il profilo dell'offesa arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, in ragione della capacità amplificativa del mezzo adoperato e della potenziale idoneità a raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.

Nel bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'onore e della reputazione, il diritto di critica, pur non concretizzandosi nella narrazione di fatti ma nell'espressione di un'opinione, deve comunque riguardare il fatto a partire dal quale la critica si esprime, e non può sostanziarsi in un mero giudizio offensivo e denigratorio nei confronti della persona.

In caso di diffamazione perpetrata attraverso social network, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita ricorrendo al notorio e alle presunzioni, potendosi presumere che la lesione della reputazione arrecata per mezzo di un veicolo di comunicazione col pubblico abbia arrecato alla persona offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Diffamazione Online: Il Limite tra Diritto di Critica e Offesa Personale sui Social Network


La pronuncia in esame affronta la delicata questione del bilanciamento tra il diritto alla libera manifestazione del pensiero, sancito dall'articolo 21 della Costituzione, e la tutela dell'onore e della reputazione, diritti inviolabili della persona. Il caso trae origine da un commento pubblicato su una pagina Facebook pubblica, contenente espressioni ritenute lesive della reputazione del titolare della pagina.
Nel dettaglio, un professionista aveva pubblicato sulla propria pagina Facebook, utilizzata per diffondere articoli e opinioni su temi di attualità, una "lettera aperta" critica nei confronti dell'operato del Governo durante l'emergenza sanitaria. Un altro utente aveva commentato il post con un'espressione ritenuta offensiva e denigratoria. Il titolare della pagina, sentendosi leso nella propria reputazione professionale e personale, aveva quindi adito le vie legali, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Il convenuto si era difeso sostenendo di aver esercitato legittimamente il diritto di critica, quale espressione del diritto di manifestazione del pensiero, e che l'espressione utilizzata, pur colorita, non avesse un intento meramente denigratorio, ma fosse piuttosto espressione di un dissenso motivato dalla propria esperienza personale durante la pandemia.
Il Tribunale ha accolto la domanda dell'attore, ritenendo che l'espressione utilizzata nel commento Facebook avesse travalicato i limiti del diritto di critica, configurandosi come una vera e propria offesa personale. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la diffusione di messaggi diffamatori attraverso i social network integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, in ragione della potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.
Il Tribunale ha sottolineato che, sebbene il diritto di critica consenta l'espressione di opinioni anche aspre e dissenzienti, esso deve comunque essere esercitato nel rispetto del principio di continenza, ovvero utilizzando un linguaggio corretto e non offensivo. Nel caso di specie, l'espressione utilizzata dal convenuto, secondo il giudice, non si limitava ad esprimere un dissenso rispetto alle opinioni dell'attore, ma si concretizzava in un mero giudizio offensivo nei confronti della sua persona.
Quanto alla prova del danno, il Tribunale ha riconosciuto che, in caso di diffamazione perpetrata attraverso strumenti come i social network, la prova del danno può essere fornita anche tramite presunzioni, tenendo conto della notorietà del fatto lesivo e della sua capacità di arrecare sofferenza morale alla persona offesa. Nel caso specifico, il giudice ha quantificato il danno non patrimoniale risarcibile in una somma di denaro, tenendo conto delle diverse voci di danno invocate dall'attore.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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