TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 6597/2023 del 27-04-2023
principi giuridici
In materia di contratti di concessione di vendita, il recesso ad nutum dal contratto, esercitato nel rispetto del termine di preavviso pattuito, non integra di per sé un abuso di dipendenza economica ai sensi dell'art. 9 della L. n. 192/1998, qualora non si accerti che la facoltà di recesso sia stata esercitata per il raggiungimento di finalità diverse da quelle per cui era stata riconosciuta e che l'impresa recedente abbia posto in essere condotte non necessarie e irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, tali da causare uno sproporzionato e ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale.
La responsabilità precontrattuale non sussiste qualora le condotte tenute da una parte non siano tali da ingenerare nell'altra un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, in assenza di trattative giunte ad uno stadio idoneo a tal fine e di circostanze "affidanti" alla conclusione del contratto.
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testo integrale
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sintesi e commento
Recesso Legittimo da Contratto di Rivendita Autorizzata: Assenza di Abuso di Dipendenza Economica e Valutazione della Responsabilità Precontrattuale
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa al recesso da un contratto di rivendita autorizzata di autoveicoli, analizzando le implicazioni in termini di legittimità del recesso stesso, abuso di dipendenza economica e responsabilità precontrattuale.
La controversia trae origine dalla decisione di una società concessionaria di autoveicoli di recedere dal contratto di rivendita autorizzata stipulato con una società operante come sub-concessionaria (R2). Quest'ultima, ritenendo illegittimo il recesso, ha adito le vie legali, contestando la validità della decisione e invocando il risarcimento dei danni subiti, sia nei confronti della concessionaria recedente, sia nei confronti della casa madre produttrice degli autoveicoli.
La società attrice fondava le proprie pretese su diversi argomenti, tra cui l'asserita illegittimità del recesso per violazione della normativa europea e delle clausole contrattuali, l'abuso di dipendenza economica da parte della concessionaria e la responsabilità precontrattuale della casa madre per aver indotto la sub-concessionaria a effettuare ingenti investimenti, poi vanificati dalla cessazione del rapporto.
Il Tribunale, dopo aver esaminato la documentazione prodotta e le testimonianze raccolte, ha rigettato integralmente le domande dell'attrice. I giudici hanno preliminarmente ricostruito il quadro normativo e contrattuale applicabile, evidenziando come il recesso fosse stato esercitato in conformità alle disposizioni del contratto di rivendita autorizzata vigente tra le parti, che prevedeva la facoltà di recedere con un preavviso di dodici mesi, senza necessità di indicarne le ragioni. Tale clausola, secondo il Tribunale, era pienamente compatibile con la normativa europea in materia di accordi verticali all'epoca dei fatti.
Il Tribunale ha escluso, inoltre, che il recesso avesse integrato un abuso di dipendenza economica, non ravvisando comportamenti della concessionaria connotati da modalità non necessarie e irrispettose dei principi di correttezza e buona fede, tali da causare un ingiustificato sacrificio della sub-concessionaria. In particolare, i giudici hanno ritenuto che la decisione di recedere fosse stata motivata da una situazione di tensione nei rapporti tra le parti, incompatibile con la prosecuzione di una proficua collaborazione.
Infine, il Tribunale ha negato la sussistenza di una responsabilità precontrattuale della casa madre, non ritenendo provato che le condotte dei suoi dirigenti avessero ingenerato nella sub-concessionaria un ragionevole affidamento sulla conclusione di un futuro contratto di concessione. A tal proposito, i giudici hanno sottolineato come gli investimenti effettuati dalla sub-concessionaria fossero frutto di autonome scelte imprenditoriali, non influenzate da specifiche sollecitazioni della casa madre.
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