TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 7197/2023 del 11-07-2023
principi giuridici
Il giudicato formatosi tra le parti copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, comprendendo non solo le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte quelle che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia.
Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione si pone in contrasto con il principio di correttezza e buona fede, nonché con il principio costituzionale del giusto processo.
In tema di prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria, l'interruzione si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 c.c., posti in essere dall'### titolare del relativo diritto di credito, e non quando anche uno di tali atti sia posto in essere dal lavoratore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Risoluzione di una controversia lavorativa: analisi delle pretese retributive e risarcitorie conseguenti a una cessione di ramo d'azienda ritenuta illegittima
La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda lavorativa, scaturita da una cessione di ramo d'azienda successivamente dichiarata illegittima. Un lavoratore, inquadrato come quadro, aveva visto il proprio rapporto di lavoro trasferito ad altra società nel settembre del 2006. A seguito di una lunga battaglia legale, culminata con pronunce favorevoli in ogni grado di giudizio, veniva accertata l'illegittimità della cessione e ordinato il ripristino del rapporto di lavoro originario.
Nonostante ciò, la riammissione in servizio del lavoratore avveniva solo a distanza di anni, generando una serie di rivendicazioni economiche e risarcitorie. Il lavoratore, pertanto, adiva il Tribunale del lavoro per ottenere il riconoscimento di differenze retributive, l'adeguamento del TFR, la regolarizzazione della posizione contributiva, il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e il rimborso delle spese legali sostenute.
Il Tribunale, nel valutare le diverse pretese, ha adottato un approccio articolato. In primo luogo, ha ritenuto inammissibili le domande relative al periodo antecedente al 2018, in quanto già oggetto di precedenti azioni giudiziarie e pagamenti, applicando i principi del ne bis in idem, del giudicato e dell'infrazionabilità del credito. In sostanza, il giudice ha ritenuto che il lavoratore non potesse frazionare il proprio credito, chiedendo in successive azioni giudiziarie le differenze retributive non richieste nelle precedenti cause.
Per il periodo successivo, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del lavoratore alle differenze retributive, calcolate sulla base della retribuzione che gli sarebbe spettata se il rapporto di lavoro non fosse stato interrotto. A tal fine, si è avvalso di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per la quantificazione delle somme dovute a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità, indennità di funzione, premio annuo e superminimo. Il giudice ha invece respinto la richiesta relativa al premio di produzione, ritenendo insufficienti le allegazioni fornite dal lavoratore in merito ai criteri di calcolo e alle modalità di erogazione.
Il Tribunale ha inoltre accolto la domanda di regolarizzazione della posizione contributiva, condannando la società al versamento dei contributi omessi, sia per il periodo antecedente al 2018 (in relazione alle retribuzioni già versate in esecuzione delle precedenti sentenze), sia per l'anno 2018 (in relazione alle differenze retributive riconosciute nel presente giudizio).
Per quanto riguarda le domande risarcitorie, il Tribunale ha respinto le richieste di risarcimento dei danni non patrimoniali, ritenendo insufficienti le allegazioni e le prove fornite dal lavoratore in merito al danno alla salute, alla perdita di chance e alle conseguenze negative sulla vita di relazione.
Infine, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda relativa al versamento dei contributi al fondo di previdenza complementare, condannando la società al versamento dei contributi prescritti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.