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TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 7223/2023 del 08-05-2023
principi giuridici
In caso di cessione di ramo d'azienda comprendente un contratto di locazione, il cessionario è tenuto a corrispondere al cedente l'importo del deposito cauzionale versato da quest'ultimo al locatore, qualora il contratto di cessione escluda espressamente il diritto del cessionario alla restituzione del deposito cauzionale al termine della locazione e non vi sia stata una diversa pattuizione sul punto in sede di determinazione del prezzo di cessione.
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sintesi e commento
Cessione d'Azienda e Sorti del Deposito Cauzionale: Un'Analisi della Pronuncia
La pronuncia in esame affronta una questione complessa relativa alla cessione di un ramo d'azienda e, in particolare, alla sorte del deposito cauzionale versato dal cedente in relazione a un contratto di locazione incluso nel ramo d'azienda trasferito.
Nel caso specifico, il fallimento di una società aveva ceduto un ramo d'azienda, comprensivo di un contratto di locazione per un immobile adibito a punto vendita. Il bando di gara relativo alla cessione specificava che erano esclusi dalla cessione "ogni e qualsiasi diritto di credito per deposito cauzionale versato" dalla società fallita. L'aggiudicatario, pur avendo versato il prezzo pattuito per la cessione, si era rifiutato di corrispondere un ulteriore importo pari all'ammontare del deposito cauzionale originariamente versato dalla società fallita al locatore. Il curatore fallimentare aveva quindi agito in giudizio per ottenere il pagamento di tale somma.
Il Tribunale ha accolto la domanda del curatore fallimentare, condannando la società cessionaria al pagamento dell'importo corrispondente al deposito cauzionale. I giudici hanno motivato la decisione richiamando i principi di correttezza e buona fede nell'interpretazione dei contratti, sottolineando come l'esclusione del diritto di credito sul deposito cauzionale in capo al cessionario non potesse significare che il cedente rinunciasse definitivamente a tale somma, ma piuttosto che il cessionario si facesse carico di corrispondere al cedente l'importo del deposito cauzionale.
Il Tribunale ha evidenziato che, diversamente opinando, il cessionario si sarebbe indebitamente arricchito, beneficiando della garanzia costituita dal deposito cauzionale senza averne sostenuto il costo. Inoltre, i giudici hanno considerato che il prezzo della cessione era stato determinato tramite un'asta competitiva, senza che fosse possibile ponderare preventivamente il valore del deposito cauzionale.
La sentenza si basa su un'interpretazione del contratto di cessione che privilegia la buona fede e l'equo contemperamento degli interessi delle parti, evitando che una clausola ambigua possa determinare un ingiustificato vantaggio per una parte a danno dell'altra. La decisione si pone in linea con precedenti pronunce che, in casi analoghi, avevano riconosciuto il diritto del cedente a recuperare dal cessionario la somma versata a titolo di deposito cauzionale.
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