blog dirittopratico

3.813.113
documenti generati

v5.61
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 7422/2023 del 19-07-2023

principi giuridici

In caso di riconoscimento del requisito sanitario per la liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità a seguito di decreto di omologa emesso in sede di accertamento tecnico preventivo, il diritto del ricorrente al pagamento dei ratei di assegno ordinario di invalidità decorre dalla data della domanda amministrativa, ove sussistano i requisiti contributivi.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Assegno Ordinario di Invalidità: Accertamento del Diritto e Condanna al Pagamento per Mancata Costituzione dell'INPS


La pronuncia in esame trae origine dal ricorso presentato da una cittadina che, avendo ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità a seguito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATP) conclusosi con decreto di omologa, lamentava il mancato pagamento della prestazione da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). La ricorrente, dopo aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione dell'assegno, si è vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento del proprio diritto e la conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle somme maturate.
Il Tribunale, rilevata la contumacia dell'INPS, ha esaminato la documentazione prodotta dalla ricorrente, in particolare il modello AP70 e l'estratto contributivo certificato, riscontrando la sussistenza sia del requisito sanitario, già accertato in sede di ATP, sia del requisito contributivo necessario per l'erogazione dell'assegno.
Alla luce di tali elementi, il Giudice ha accolto integralmente la domanda della ricorrente, dichiarando il suo diritto al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità a partire dalla data della domanda amministrativa e condannando l'INPS al pagamento delle somme maturate a titolo di ratei arretrati, oltre agli interessi legali. Inoltre, l'INPS è stato condannato al pagamento delle spese legali sostenute dalla ricorrente, con attribuzione al procuratore antistatario. La decisione si fonda sul principio secondo cui, una volta accertati i requisiti di legge, l'ente previdenziale è tenuto a erogare la prestazione dovuta, e la mancata costituzione in giudizio dell'INPS non ha impedito al giudice di valutare la fondatezza della pretesa sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (24589 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.003 secondi in data 4 aprile 2026 (IUG:LH-3E71F3) - 4730 utenti online