TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 750/2023 del 17-01-2023
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa irrogata per violazione dell'art. 187 C.d.S., grava sull'amministrazione l'onere di provare non solo l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte del conducente, ma anche l'effettiva alterazione psico-fisica derivante da tale assunzione al momento della guida.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, spetta alla pubblica amministrazione l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria, inclusa la sussistenza dell'infrazione e la legittimità del procedimento sanzionatorio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Guida sotto l'effetto di stupefacenti: necessità della prova dell'alterazione psico-fisica
La pronuncia in esame affronta il tema della guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. La vicenda trae origine da un'ordinanza prefettizia che disponeva la sospensione della patente di guida di un soggetto, a seguito dell'accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
Il soggetto sanzionato impugnava la decisione del Giudice di ### che aveva rigettato la sua opposizione all'ordinanza prefettizia. Tra i motivi di appello, veniva eccepita la genericità della rilevazione del presunto stato di alterazione, la mancata indicazione del tasso di sostanze rilevato nel sangue e l'intervenuta archiviazione in sede penale del reato presupposto per l'applicazione della sanzione accessoria.
Il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello, dichiarando la nullità dell'ordinanza prefettizia. I giudici hanno evidenziato come, ai fini della configurazione del reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti, non sia sufficiente la mera assunzione di sostanze, ma sia necessario dimostrare che tale assunzione abbia effettivamente determinato un'alterazione psico-fisica al momento della guida. Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato l'assenza di prova concreta di tale alterazione, sottolineando come l'amministrazione non avesse fornito riscontri specifici, limitandosi a richiamare le risultanze dell'esame tossicologico senza specificare il tasso di sostanze rinvenute.
Inoltre, il Tribunale ha valorizzato il decreto di archiviazione del procedimento penale per il reato di cui all'art. 187 del Codice della Strada, evidenziando come dagli accertamenti fosse emerso che il soggetto, al momento dei fatti, non si trovava in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti. Il Tribunale ha ribadito che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, spetta alla pubblica amministrazione l'onere di dimostrare la sussistenza dell'infrazione e la legittimità del procedimento sanzionatorio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.