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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 7736/2023 del 12-05-2023

principi giuridici

Nel procedimento di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014, l'invito a stipulare la convenzione deve essere sottoscritto dalla parte istante e la certificazione dell'autografia della firma deve essere compiuta dall'avvocato che formula l'invito, non potendo la procura alle liti, nemmeno se conferita in termini generali, supplire a tale requisito.

La carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire, attenendo alle condizioni dell'azione, è rilevabile d'ufficio e comporta la declaratoria di inammissibilità della domanda, precludendo l'esame nel merito.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Mancata Sottoscrizione dell'Invito alla Negoziazione Assistita: Conseguenze sulla Procedibilità della Domanda Giudiziale


La pronuncia in commento affronta una questione di rilevante interesse pratico relativa alla validità dell'invito alla negoziazione assistita, condizione di procedibilità per determinate controversie civili.
La vicenda trae origine da una controversia in materia di appalto, in cui una società attrice citava in giudizio il direttore dei lavori e la società incaricata dei lavori, lamentando gravi inadempimenti e vizi nell'esecuzione dell'opera. La parte convenuta eccepiva, tra le altre cose, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria. Il giudice, rilevando che la causa rientrava tra quelle soggette alla predetta condizione di procedibilità, assegnava alle parti un termine per l'invio dell'invito alla negoziazione.
L'attrice provvedeva a depositare l'invito, ma la convenuta ne eccepiva la nullità, rilevando che l'atto non recava la sottoscrizione autografa della parte istante, bensì solo quella del suo legale, ed era stato inviato ai difensori della controparte anziché personalmente a quest'ultima.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta. I giudici hanno richiamato la normativa di riferimento, in particolare l'articolo 3 del decreto-legge n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, che subordina la procedibilità di determinate domande giudiziali, tra cui quelle relative a controversie in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale per somme inferiori a cinquantamila euro, all'esperimento del procedimento di negoziazione assistita.
Il Tribunale ha evidenziato come l'articolo 4 del medesimo decreto-legge stabilisca che l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita debba indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento circa le conseguenze della mancata risposta o del rifiuto. Inoltre, il giudice ha sottolineato che la norma prevede espressamente che "la certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito".
Da tale quadro normativo, il Tribunale ha desunto che l'invito alla negoziazione assistita deve essere necessariamente sottoscritto dalla parte istante, e che l'avvocato ha il compito di certificarne l'autografia. Nel caso di specie, l'invito era privo della sottoscrizione autografa della parte attrice, e non risultava conferito al difensore alcun mandato specifico per sottoscrivere l'invito in nome e per conto del proprio assistito.
Il Tribunale ha precisato che la procura alle liti, anche se conferita in termini generali, non può essere interpretata come attribuzione al difensore del potere di sottoscrivere l'invito alla negoziazione assistita in luogo della parte, in quanto tale potere è espressamente riservato alla parte dalla legge.
In conseguenza della dichiarazione di improcedibilità della domanda principale, il Tribunale ha dichiarato inammissibile anche la domanda di chiamata in garanzia proposta dalla convenuta nei confronti della compagnia assicurativa, rilevando il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire della convenuta nei confronti del terzo chiamato in causa.
Il Tribunale ha invece accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, condannando l'attrice al pagamento della somma dovuta a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali svolte, in quanto la convenuta aveva fornito la prova del rapporto contrattuale e dell'esecuzione delle prestazioni, mentre l'attrice non aveva provato di aver adempiuto all'obbligazione di pagamento.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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