TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 7874/2023 del 24-10-2023
principi giuridici
In caso di trasferimento illegittimo e demansionamento del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale, biologico e morale, cagionato al dipendente, da liquidarsi equitativamente tenendo conto delle tabelle in uso presso il Tribunale competente, previa detrazione del valore attualizzato dell'indennizzo in capitale liquidabile dall'###
Il trasferimento del lavoratore, disposto dall'azienda in applicazione della contrattazione collettiva, comporta il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità di trasferimento, a ristoro dei disagi iniziali ed istantanei del trasferimento stesso, senza che rilevi la successiva declaratoria di illegittimità del trasferimento medesimo.
In materia di responsabilità contrattuale del datore di lavoro per violazione dell'art. 2087 c.c., grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del danno alla salute, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra questi elementi; provate tali circostanze, incombe sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
In tema di demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Trasferimento illegittimo e demansionamento: tutela risarcitoria del lavoratore
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda lavorativa originata da un trasferimento ritenuto illegittimo e da un successivo demansionamento, con conseguenti ripercussioni sulla salute del lavoratore.
La vicenda trae origine da un contenzioso pregresso, nel quale il lavoratore aveva rivendicato il diritto al superiore inquadramento per le mansioni svolte. A seguito del riconoscimento di tale diritto, il datore di lavoro disponeva il trasferimento del dipendente ad altra sede, adducendo motivazioni organizzative. Il lavoratore impugnava il trasferimento, contestandone la legittimità sia sotto il profilo dell'art. 2103 del codice civile, che disciplina le mansioni del lavoratore, sia in relazione alla normativa contrattuale collettiva che vieta il trasferimento di lavoratori con determinate caratteristiche anagrafiche o beneficiari di specifiche tutele.
Il Tribunale, nel valutare la fondatezza del ricorso, ha preliminarmente qualificato il provvedimento datoriale come trasferimento, basandosi sia sulla comunicazione formale inviata al lavoratore, sia sull'erogazione della relativa indennità. Ha poi accertato l'illegittimità del trasferimento, richiamando un'ordinanza cautelare emessa in precedenza, che aveva già statuito in tal senso per l'insussistenza di valide ragioni tecniche, organizzative o produttive. Il Tribunale ha inoltre rilevato la violazione della normativa contrattuale collettiva, che pone limiti al trasferimento di lavoratori in determinate condizioni.
Successivamente al rientro nella sede originaria, il lavoratore non veniva reintegrato nelle precedenti mansioni, bensì adibito a compiti ritenuti marginali e dequalificanti. Il Tribunale, sulla base delle prove testimoniali acquisite, ha accertato il demansionamento, evidenziando come le nuove mansioni fossero incompatibili con il livello di preparazione professionale e responsabilità richiesto dall'inquadramento del lavoratore.
Il Tribunale ha quindi affrontato la questione del risarcimento del danno non patrimoniale, con particolare riferimento al danno biologico derivante dall'illegittimo trasferimento e dal demansionamento. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di responsabilità del datore di lavoro per la tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, ha evidenziato come, in caso di inadempimento di tale obbligo, spetti al datore di lavoro provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto provata sia la nocività dell'ambiente di lavoro, sia il nesso di causalità tra la lesione dell'integrità psico-fisica lamentata e l'espletamento della prestazione lavorativa, sia l'omissione colpevole del datore di lavoro. Sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, è stato accertato un disturbo dell'adattamento con umore depresso, causalmente connesso con le vicende lavorative denunciate.
Il Tribunale ha quindi proceduto alla liquidazione del danno biologico, tenendo conto delle tabelle in uso presso il Tribunale stesso e detraendo l'indennizzo erogabile dall'###. Ha inoltre riconosciuto un risarcimento per il danno morale soggettivo, liquidato in una percentuale del danno biologico.
Infine, il Tribunale ha accolto la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di trasferimento, ritenendo che tale indennità fosse dovuta in quanto il trasferimento era stato effettivamente attuato, a prescindere dalla sua successiva declaratoria di illegittimità.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.