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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 796/2023 del 17-01-2023

principi giuridici

L'allaccio di un immobile preesistente all'impianto condominiale, conforme alle normative vigenti all'epoca della sua costruzione, non configura un allaccio abusivo.

In assenza di prova del nesso causale tra la condotta del convenuto e il danno lamentato, la domanda di risarcimento danni per infiltrazioni deve essere rigettata.

La domanda di risarcimento danni per lite temeraria è rigettata qualora non sia provato il dolo o la colpa grave della parte soccombente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Ripartizione di Responsabilità e Preesistenza Edilizia in Contenzioso per Infiltrazioni


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a presunte infiltrazioni causate da uno scarico abusivo di acque nere in un sistema di raccolta di acque sorgive. Un condominio ha citato in giudizio una proprietaria, chiedendo la rimozione dell'allaccio ritenuto illecito e il risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni.
Il condominio attore sosteneva che la convenuta avesse abusivamente allacciato il proprio scarico di acque nere al canale di scorrimento di acque sorgive, provocando l'intasamento dei pozzetti e le conseguenti infiltrazioni in una proprietà sottostante. La convenuta si difendeva eccependo, tra l'altro, la propria carenza di legittimazione passiva e contestando la fondatezza delle accuse.
Nel corso del procedimento, è emerso che l'assemblea condominiale della convenuta aveva deliberato, in data antecedente all'instaurazione del giudizio, l'autorizzazione all'allaccio all'impianto condominiale. Inoltre, è stato accertato che l'immobile della convenuta era stato edificato in epoca antecedente alla costruzione del condominio attore, risultando conforme alle normative sanitarie e urbanistiche vigenti all'epoca della sua realizzazione.
Il Tribunale ha rigettato la domanda del condominio attore, ritenendo non provato l'asserito allaccio abusivo, stante la preesistenza dell'immobile della convenuta rispetto al condominio. Quanto alla richiesta di risarcimento danni, il giudice ha rilevato che le risultanze istruttorie indicavano la presenza di molteplici fonti di scarico nel pozzetto incriminato, provenienti anche da altre proprietà a monte, rendendo incerta l'attribuzione della responsabilità delle infiltrazioni esclusivamente alla convenuta. Inoltre, è stato evidenziato che le infiltrazioni lamentate dal proprietario del locale danneggiato erano persistite anche dopo l'allaccio della convenuta all'impianto condominiale, suggerendo la sussistenza di ulteriori cause, tra cui una possibile inadeguata manutenzione dei pozzetti.
Il Tribunale ha altresì respinto la domanda di risarcimento per lite temeraria avanzata dalla convenuta, non ravvisando dolo o colpa grave nell'azione intrapresa dal condominio attore.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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