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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 8768/2023 del 01-06-2023

principi giuridici

Nel pignoramento presso terzi di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, la mancata notifica dell'atto di pignoramento al debitore determina l'inesistenza del pignoramento stesso, non producendo l'effetto di vincolare i beni o i crediti pignorati alla soddisfazione del credito del procedente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità del Pignoramento Esattoriale per Omessa Notifica al Debitore: Un'Analisi della Pronuncia del Tribunale di Roma


Il Tribunale Ordinario di Roma si è pronunciato in merito a un'opposizione avverso un pignoramento esattoriale, sollevando importanti questioni relative alla validità della notifica dell'atto di pignoramento al debitore. La vicenda trae origine da un atto di pignoramento promosso dall'### delle ### a seguito di presunte cartelle esattoriali non pagate. Il debitore ha contestato la validità del pignoramento, eccependo, tra l'altro, la mancata notifica dell'atto stesso.
Nel corso del giudizio, l'### si è limitata a depositare una dichiarazione interna, asserendo che l'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore non risultava valido e attivo, circostanza che avrebbe giustificato la pubblicazione del pignoramento nell'area riservata del sito istituzionale, con comunicazione all'esecutato tramite posta ordinaria.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione del debitore, ritenendo che la mera dichiarazione dell'###, non supportata da alcuna prova dell'effettivo inoltro della PEC all'indirizzo ufficiale del debitore, configuri un'ipotesi di inesistenza della notifica, piuttosto che di semplice nullità. I giudici hanno sottolineato che l'omissione della fase iniziale della notifica, ovvero il tentativo di notifica tramite PEC, preclude l'accesso allo strumento sussidiario della pubblicazione sul sito dell'###
Il Tribunale ha richiamato l'articolo 49, comma 2, del DPR n. 602/1973, il quale stabilisce che il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie, salvo deroghe espresse o incompatibilità con le disposizioni speciali. L'articolo 72-bis del medesimo decreto, relativo al pignoramento presso terzi, non contiene una deroga espressa all'obbligo di notificare l'atto di pignoramento anche al debitore, né tale obbligo risulta incompatibile con la disciplina speciale.
In conclusione, il Tribunale ha affermato che, in assenza di notifica dell'atto di pignoramento al debitore, non si verifica l'effetto tipico del pignoramento, ovvero il vincolo sui beni o crediti pignorati a garanzia del credito del procedente. Pertanto, l'opposizione è stata accolta, dichiarando l'inesistenza del diritto di agire esecutivamente in capo all'### e condannando quest'ultima al pagamento delle spese di lite.
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testo integrale


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