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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 9167/2023 del 08-06-2023

principi giuridici

L'amministratore di società, in virtù dell'accettazione dell'incarico, è tenuto, oltre agli obblighi specifici previsti dalla legge o dallo statuto, ad esercitare le proprie funzioni con diligenza e senza conflitto di interessi, al fine di perseguire l'oggetto sociale, attivandosi affinché i beni e le risorse della società siano destinati al raggiungimento dei fini sociali e non siano distratti o distolti.

In materia di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, sussiste legittimazione concorrente e disgiuntiva del socio e della società all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità per risarcimento danni da mala gestio.

In caso di atti di concorrenza sleale volti alla sottrazione, sviamento o storno di clientela, il danno risarcibile è identificabile nell'ammontare del portafoglio clienti sottratto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Concorrenza Sleale e Responsabilità degli Amministratori: Una Società "Svuotata" a Vantaggio di una Nuova Impresa


Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha affrontato un caso emblematico di concorrenza sleale e responsabilità degli amministratori di una società a responsabilità limitata (S.r.l.). La vicenda trae origine dalla costituzione di una nuova società, con un oggetto sociale identico a quello di una S.r.l. preesistente, da parte di soggetti che ricoprivano ruoli chiave in entrambe le entità.
Nel caso specifico, una S.r.l. era stata messa in liquidazione, e poco prima di tale evento, due socie, una delle quali era anche amministratore della società in liquidazione, avevano costituito una nuova S.r.l. con il medesimo oggetto sociale. L'attore, un altro socio della S.r.l. in liquidazione, ha contestato che, a seguito di tali operazioni, i clienti e i contratti in corso della vecchia società fossero stati trasferiti alla nuova, determinando un danno per la prima.
Il Tribunale ha accertato che le socie avevano di fatto "svuotato" la S.r.l. in liquidazione, trasferendo il suo portafoglio clienti alla nuova società. Tale condotta è stata qualificata come concorrenza sleale e violazione del divieto di concorrenza, in quanto le persone coinvolte avevano agito in conflitto di interessi, sfruttando la loro posizione nella società in liquidazione per favorire la nuova impresa. In particolare, è emerso che la liquidatrice aveva distratto attivi della società in liquidazione a favore della nuova società, invitando i clienti della prima a effettuare pagamenti a favore della seconda.
Il Tribunale ha quindi condannato le socie, ciascuna nelle rispettive qualità, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dalla S.r.l. in liquidazione, quantificato nell'ammontare del portafoglio clienti trasferito indebitamente. Il giudice ha respinto la domanda nei confronti di un'altra convenuta, non ravvisando elementi sufficienti per accertarne la responsabilità.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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