TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 9252/2023 del 09-06-2023
principi giuridici
Nei contratti bancari di conto corrente, la clausola che rinvia all'### deve indicare la base del calcolo, specificando se l'anno di riferimento è commerciale (360 giorni) o solare (365 giorni), nonché la data di rilevazione dell'indice, pena la nullità della pattuizione per indeterminatezza, ai sensi degli artt. 1346 c.c. e 117 T.U.B.
In tema di rapporti di conto corrente, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, in relazione alle rimesse aventi natura ripristinatoria, decorre dalla data di chiusura del conto corrente, non potendo tali rimesse essere considerate pagamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Nullità delle Clausole Contrattuali e Ricalcolo degli Interessi nei Rapporti Bancari: Un'Analisi della Pronuncia del Tribunale di Roma
La pronuncia del Tribunale di Roma affronta una complessa controversia tra una società e un istituto bancario, originata da un rapporto di conto corrente affidato. La società attrice contestava la validità delle condizioni economiche applicate dalla banca, lamentando l'applicazione di tassi di interesse passivi indeterminati, l'usura originaria e l'indebita applicazione di commissioni di massimo scoperto e altre spese. La banca convenuta, dal canto suo, eccepiva la prescrizione delle rimesse solutorie e la validità delle clausole contrattuali.
Il Tribunale, dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), ha accolto le domande della società, condannando la banca alla restituzione di somme indebitamente percepite. Il fulcro della decisione risiede nell'analisi delle clausole contrattuali relative ai tassi di interesse. Il Tribunale ha rilevato che il contratto faceva riferimento al tasso ### senza specificare la data di rilevazione e il divisore (il numero di giorni da prendere in considerazione per il calcolo). Tale omissione, secondo il giudice, rendeva indeterminato il tasso di interesse, violando gli artt. 1346 c.c. e 117 del Testo Unico Bancario (TUB), che richiedono la determinatezza o determinabilità del tasso di interesse pattuito per iscritto. Di conseguenza, il Tribunale ha applicato l'art. 117, comma 7, TUB, ricalcolando gli interessi passivi sulla base dei tassi sostitutivi minimi.
Un altro punto cruciale della decisione riguarda l'usura originaria. Il CTU ha accertato che la banca, pur esercitando lo ius variandi in modo irregolare (senza rispettare le formalità di cui all'art. 118 TUB), aveva applicato tassi peggiorativi che superavano il tasso soglia antiusura in alcuni trimestri. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione e le indicazioni della ### d'### ha ritenuto che tale superamento comportasse l'applicazione dell'art. 1815 c.c., con la conseguente eliminazione degli interessi usurari.
Infine, il Tribunale si è pronunciato sull'applicazione della commissione di massimo scoperto (CMS). Richiamando la giurisprudenza e la normativa di riferimento, il giudice ha ritenuto che la CMS sia legittima solo se prevista come corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi e calcolata sull'importo accordato e non utilizzato. Nel caso di specie, il CTU aveva correttamente espunto dal conteggio finale le somme addebitate a titolo di CMS calcolate sull'utilizzato, nonché le commissioni sull'affidamento e le commissioni di istruttoria veloce applicate in violazione dell'art. 118 TUB.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, il Tribunale l'ha rigettata, aderendo all'orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 24418/2010) secondo cui, in caso di affidamenti a valere sul conto corrente, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre dalla data di chiusura del rapporto, trattandosi di rimesse ripristinatorie e non solutorie.
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