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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 9783/2023 del 20-06-2023

principi giuridici

Il diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata trasposizione della direttiva 82/76/CEE, concernente l'adeguata remunerazione dei medici specializzandi, spetta anche ai soggetti iscritti a corsi di specializzazione iniziati prima dell'anno accademico 1982-1983, limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della formazione, a condizione che la specializzazione medica sia comune a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, come previsto dagli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE.

La quantificazione del danno risarcibile per la mancata remunerazione dei medici specializzandi, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, va determinata considerando l'importo della borsa di studio annua ivi prevista, rapportato agli anni o frazioni di anno di specializzazione successivi al 1° gennaio 1983.

In materia di risarcimento del danno per la ritardata attuazione della normativa comunitaria relativa alla remunerazione dei medici specializzandi, la liquidazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ha natura satisfattiva, salvo che il danneggiato dimostri, con onere a suo carico, circostanze diverse da quelle ordinarie, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Risarcimento per Mancata Retribuzione dei Medici Specializzandi: Applicazione della Normativa Comunitaria e Termini di Prescrizione


La pronuncia in esame affronta la questione del risarcimento danni spettante ai medici specializzandi a causa della tardiva attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie che prevedevano un'adeguata remunerazione per la formazione specialistica.
La vicenda trae origine dal ricorso di una professionista che, dopo aver conseguito la laurea in ### e ###, ha frequentato un corso di specializzazione quadriennale in ### senza percepire alcuna retribuzione, lamentando la violazione del diritto comunitario.
Il Tribunale, richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha delineato il quadro normativo di riferimento. In particolare, ha ricordato come la direttiva comunitaria del 1982 avesse sancito il diritto alla remunerazione per i medici specializzandi, fissando un termine per gli Stati membri per adeguarsi.
La decisione ha poi individuato tre categorie di specializzandi: coloro che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva), coloro che l'hanno iniziata nel corso del 1982 e coloro che l'hanno iniziata dopo il 1° gennaio 1983, stabilendo differenti criteri per la determinazione del diritto alla remunerazione.
Il Tribunale ha evidenziato che la legittimazione passiva in tali controversie spetta alla ### del Consiglio dei ### e che il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni, decorrenti dall'entrata in vigore della legge che ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio solo per i beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo.
Inoltre, è stato precisato che lo specializzando deve dimostrare la mera frequenza del corso, senza dover provare che fosse esclusivo e a tempo pieno. L'obbligo risarcitorio dello Stato, di natura indennitaria e pararisarcitoria, va quantificato ai sensi della legge del 1999, che prevede una borsa di studio annua di un determinato importo. Infine, il risarcimento comporta la decorrenza degli interessi dalla data della messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, escludendo la rivalutazione e i correlati interessi compensativi, salvo prova rigorosa di circostanze diverse da quelle normali.
Nel caso specifico, il Tribunale ha accertato che la specializzazione frequentata rientrava tra quelle previste dalla direttiva comunitaria e che la professionista aveva interrotto la prescrizione mediante diffida. Di conseguenza, le è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per il periodo successivo al 1° gennaio 1983, quantificato sulla base della normativa di riferimento, oltre agli interessi legali dalla data della diffida. La ### del Consiglio dei ### è stata quindi condannata al pagamento della somma dovuta e delle spese di lite.
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testo integrale


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