TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 10170/2024 del 15-10-2024
principi giuridici
Il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo, previsto dalla contrattazione collettiva per la dirigenza sanitaria, sorge in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro, da intendersi collegata alla obbligatoria fruizione di una pausa di lavoro, funzionale al recupero delle energie psico-fisiche ed opportuna per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore.
Il mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di consentire al lavoratore la fruizione della pausa minima di dieci minuti per ogni turno di lavoro superiore alle sei ore, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 66/2003, determina un danno non patrimoniale risarcibile in via equitativa, tenuto conto della sistematicità dell'inadempimento datoriale, del numero mensile rilevante di turni di guardia e della natura della prestazione lavorativa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Diritto alla Pausa Mensa e al Riposo: Tutela dei Dirigenti Medici e Risarcimento del Danno
Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha affrontato la questione del diritto dei dirigenti medici a fruire della pausa mensa e del riposo durante i turni di guardia, delineando importanti principi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Il caso ha visto coinvolti alcuni dirigenti medici di un'azienda sanitaria, operanti presso il reparto di ### d'### e ### I ricorrenti lamentavano di non aver potuto usufruire del servizio mensa, né di una pausa di dieci minuti durante i turni di guardia, a causa dell'organizzazione del servizio e della distanza della mensa dal luogo di lavoro. Di conseguenza, chiedevano il risarcimento del danno subito per la mancata fruizione del servizio mensa e per l'usura psicofisica derivante dalla mancanza di riposo.
Il Tribunale, esaminando la normativa contrattuale e la giurisprudenza in materia, ha accolto il ricorso. I giudici hanno sottolineato che il diritto alla pausa mensa è strettamente collegato all'obbligo del datore di lavoro di garantire un intervallo per il recupero delle energie psicofisiche, soprattutto quando l'orario di lavoro supera le sei ore. Nel caso specifico, è stata accertata l'impossibilità per i medici di allontanarsi dal reparto durante i turni di guardia, rendendo di fatto inaccessibile il servizio mensa.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto illegittime le disposizioni aziendali che limitavano il diritto al buono pasto ai soli lavoratori con orario eccedente le otto ore consecutive e in turno diurno, in quanto contrastanti con la normativa di legge e contrattuale.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno, il Tribunale ha riconosciuto il diritto dei medici a ottenere un indennizzo per la mancata fruizione della pausa mensa, quantificandolo in via equitativa sulla base del valore dei buoni pasto non corrisposti. Inoltre, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per l'usura psicofisica derivante dalla mancata fruizione della pausa di dieci minuti, quantificandolo in misura pari alla retribuzione spettante per tale periodo.
La sentenza ha evidenziato l'importanza di tutelare il diritto dei lavoratori, in particolare dei dirigenti medici, a fruire di adeguate pause per il recupero delle energie psicofisiche, al fine di garantire la loro salute e sicurezza sul lavoro e di prevenire il rischio di errori e incidenti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.