TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 12003/2024 del 26-11-2024
principi giuridici
In materia di contributi previdenziali dovuti alla ### nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/95, decorre, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del ### sulla contribuzione, dalla scadenza del termine per la presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 6 del medesimo ### ovvero dal momento in cui la ### ha ottenuto dai competenti uffici tributari i dati definitivi da comunicare all'interessato, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del medesimo ###
L'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte dell'iscritto alla ### non impedisce il decorso del termine di prescrizione qualora quest'ultima abbia acquisito aliunde, attraverso gli uffici finanziari, la conoscenza diretta dei dati reddituali dell'iscritto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Prescrizione dei Contributi Previdenziali e Onere della Prova nella Comunicazione dei Redditi Professionali
La pronuncia in commento affronta un caso di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un professionista nei confronti della propria cassa di previdenza, contestando il mancato pagamento di contributi relativi a un ampio arco temporale. Il professionista eccepiva, tra l'altro, la prescrizione dei crediti contributivi e la loro non debenza a partire dalla data di cessazione dell'attività professionale.
Il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione. In primo luogo, ha respinto le eccezioni relative alla violazione della legge sul procedimento amministrativo e alla decadenza dal potere di iscrizione a ruolo, evidenziando che il recupero crediti era stato attivato tramite un ordinario procedimento giurisdizionale e non mediante ruolo.
Il fulcro della decisione risiede nell'analisi della prescrizione dei crediti contributivi. Il giudice ha ribadito che, nel caso di specie, si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 3, comma 9, della L. 335/95, in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione in materia di casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti.
Tuttavia, la questione cruciale riguardava il dies a quo della prescrizione. La cassa di previdenza sosteneva che, in caso di omessa comunicazione dei redditi da parte dell'iscritto, il termine prescrizionale non inizierebbe a decorrere. Il Tribunale ha riconosciuto che, in base alla normativa specifica della cassa, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione della dichiarazione dei redditi o, in alternativa, dal momento in cui la cassa abbia ottenuto i dati reddituali da fonti terze, come gli uffici finanziari.
Nel caso concreto, il Tribunale ha rilevato che la cassa di previdenza, attraverso una serie di atti istruttori, era entrata in possesso dei dati reddituali del professionista già a partire dal 2011. Di conseguenza, il termine di prescrizione per i contributi relativi agli anni precedenti al quinquennio antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo doveva considerarsi spirato, in assenza di validi atti interruttivi.
Per quanto riguarda i contributi relativi agli anni successivi, il Tribunale ha ritenuto che il termine di prescrizione avesse iniziato a decorrere dalle date degli accertamenti effettuati dalla cassa nel 2019, 2020 e 2021, e che quindi non fosse ancora maturato al momento della notifica del decreto ingiuntivo.
Infine, il Tribunale ha escluso la debenza dei contributi relativi alle annualità successive al 2018, in quanto il professionista aveva documentato la propria cancellazione dalla cassa e la cessazione dell'attività professionale a partire da tale data.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.