TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 18836/2024 del 10-12-2024
principi giuridici
Il disconoscimento di scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali, deve rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, specificando a quale documento e a quale profilo di esso si riferisce.
Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad substantiam né ad probationem, potendo perfezionarsi anche per facta concludentia, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Opposizione a decreto ingiuntivo per fornitura di energia elettrica: onere della prova e validità del disconoscimento di scrittura privata
La pronuncia in commento trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di ### a favore di una società fornitrice di energia elettrica, per il mancato pagamento di fatture relative a forniture erogate presso immobili siti in ### e ###. L'ingiunto contestava la sussistenza del rapporto contrattuale, asserendo di non aver mai sottoscritto alcun contratto di somministrazione e che le proprie generalità erano state utilizzate illegittimamente da terzi. Contestava, altresì, le sottoscrizioni apposte sui contratti di locazione degli immobili e sulle richieste di voltura delle forniture.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. I giudici hanno rilevato che le argomentazioni dell'opponente erano generiche e prive di adeguato supporto probatorio. In particolare, il disconoscimento delle sottoscrizioni, pur essendo un atto che non richiede formule sacramentali, deve essere puntuale e specifico, indicando chiaramente i documenti e i profili contestati. Nel caso di specie, il disconoscimento effettuato alla prima udienza era stato ritenuto generico e insufficiente, mentre quello più puntuale, formulato successivamente, era stato considerato tardivo.
Il Tribunale ha quindi ritenuto utilizzabili i documenti prodotti dalla società fornitrice, tra cui i contratti di locazione sottoscritti dall'opponente, le fatture insolute, gli estratti contabili, le richieste di voltura e la certificazione del distributore attestante il periodo di somministrazione. Di contro, la denuncia contro ignoti presentata dall'opponente non era stata seguita da ulteriori allegazioni o riscontri probatori.
Infine, il Tribunale ha richiamato il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo essere concluso anche per fatti concludenti, come l'utilizzo in concreto dell'energia. Pertanto, l'opposizione è stata rigettata per mancanza di prova contraria alla pretesa creditoria, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.