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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 2389/2024 del 08-02-2024

principi giuridici

Nel giudizio di impugnazione di testamento olografo, la domanda di nullità della scheda testamentaria per difetto di autografia, ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c., implicitamente contiene l'azione di accertamento negativo dell'autenticità del testamento, senza che la successiva precisazione della domanda in tal senso, ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., configuri una domanda nuova.

La validità del testamento olografo, ai sensi dell'art. 602 c.c., è subordinata all'autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, la cui mancanza determina la nullità della disposizione testamentaria.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Complessità Successoria e Accertamento di Falsità Testamentaria


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda successoria caratterizzata dalla pubblicazione di diversi testamenti olografi attribuiti al de cuius, con disposizioni tra loro contrastanti. La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di alcuni soggetti ritenuti eredi legittimi, di un testamento olografo datato 16 novembre 2008, pubblicato su iniziativa della moglie del defunto, nel quale quest'ultima veniva designata come unica erede, con esclusione dei beni mobili. Gli attori contestavano l'autenticità del testamento, sostenendo la falsità della disposizione, della data e della sottoscrizione.
Il convenuto, erede della moglie del de cuius, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea, in quanto formulata come azione di nullità del testamento anziché come azione di accertamento negativo dell'autenticità. Nel merito, contestava la falsità del testamento, sostenendone l'autenticità.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione preliminare, ha qualificato la domanda attorea come azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, ritenendo che la richiesta di nullità del testamento implicasse necessariamente l'affermazione della sua non autenticità. Nel merito, il giudice ha ritenuto fondata la domanda attorea, basandosi principalmente sulle risultanze di una consulenza grafologica disposta nel corso del giudizio.
La perizia, ritenuta metodologicamente corretta e immune da vizi logici, ha concluso per l'apocrifia del testamento, escludendo che il testo, la firma e il nome della beneficiaria fossero riconducibili alla mano del de cuius. Il Tribunale ha respinto l'argomentazione del convenuto secondo cui le precarie condizioni di salute del defunto avrebbero potuto alterare la sua grafia, in quanto tale circostanza non era stata adeguatamente provata e, comunque, le anomalie riscontrate nel testamento impugnato non erano state rilevate nelle scritture di comparazione risalenti a periodi prossimi al ricovero ospedaliero del de cuius.
Il Tribunale ha inoltre valorizzato, ai fini della decisione, due sentenze intervenute successivamente all'introduzione del giudizio. In particolare, una sentenza della Corte d'Appello aveva confermato l'autenticità di un altro testamento del de cuius, mentre un'altra sentenza del Tribunale aveva rigettato la domanda di falsità di un ulteriore testamento. Il giudice ha evidenziato come questi due testamenti, oltre a presentare una struttura e un contenuto analoghi, risultassero vergati dalla stessa mano e si discostassero dal testamento impugnato, che, secondo un'altra perizia, era stato redatto da un soggetto diverso.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha accertato la falsità del testamento impugnato e ne ha dichiarato la nullità, con conseguente inefficacia della disposizione testamentaria.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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