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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 2545/2024 del 01-03-2024

principi giuridici

Il rapporto tra medico convenzionato e Servizio Sanitario Nazionale si configura come rapporto di lavoro autonomo libero-professionale, con i connotati della parasubordinazione, esulando dall'ambito del pubblico impiego e non potendo essere assimilato a quello del lavoratore subordinato a termine.

L'anzianità di servizio maturata in regime convenzionale da specialisti ambulatoriali, medici di guardia medica e medicina dei servizi, ai sensi dell'art. 1 del ### dell'8 marzo 2001, è utilizzabile ai fini dell'inquadramento nel ruolo della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, ma non per il computo degli anni necessari per l'attribuzione di incarichi a dirigenti medici del SSN di cui all'art. 18 del ### 2016/2018, stipulato in data 19.12.2019.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento dell'Anzianità di Servizio nel Settore Sanitario: Differenze tra Rapporto di Convenzione e Rapporto di Dipendenza


La pronuncia in esame affronta la questione del riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata da un medico nel corso della sua carriera professionale, in particolare riguardo al periodo in cui ha operato in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e al successivo passaggio a un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il ricorrente, un medico specialista in cardiologia, ha adito il Tribunale del Lavoro di ### chiedendo il riconoscimento, ai fini dell'anzianità lavorativa e della maturazione di differenze retributive, dell'intero periodo di lavoro prestato prima della sua assunzione a tempo indeterminato presso un'azienda sanitaria locale (ASL). In particolare, il medico sosteneva che l'ASL avrebbe dovuto considerare anche gli anni in cui aveva svolto attività di cardiologo in regime di libera professione, con contratti di prestazione d'opera rinnovati annualmente, e successivamente come medico convenzionato, ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN). Tale riconoscimento, secondo il ricorrente, era necessario per poter accedere a bandi pubblici di gara per incarichi di altissima professionalità e per la progressione di carriera.
L'ASL si è opposta alla richiesta, evidenziando che il periodo di servizio prestato dal medico in regime di convenzione non poteva essere equiparato a quello svolto con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in quanto caratterizzato da una diversa natura giuridica e da una mancanza di subordinazione gerarchica. L'ASL ha inoltre sottolineato che il ### del 19.12.2019, invocato dal ricorrente, non era applicabile al caso di specie, in quanto riguardava esclusivamente i dirigenti medici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso del medico, aderendo alle argomentazioni dell'ASL. Il giudice ha infatti evidenziato che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il rapporto tra il medico convenzionato e il SSN si configura come un rapporto di lavoro autonomo, di natura parasubordinata, caratterizzato da una collaborazione coordinata e continuativa regolata dal diritto privato. Tale rapporto, a differenza del rapporto di lavoro subordinato, non comporta l'assoggettamento del medico al potere direttivo e disciplinare dell'ASL, né l'inserimento nell'organizzazione aziendale con le stesse modalità dei dirigenti medici assunti a tempo indeterminato.
Il Tribunale ha inoltre precisato che il ### dell'8 marzo 2001, invocato dal ricorrente, prevedeva esclusivamente la possibilità, per gli specialisti ambulatoriali e i medici di guardia medica in regime convenzionale, di essere inquadrati nel primo livello dirigenziale del ruolo medico, a condizione che fossero in possesso di determinati requisiti di anzianità di servizio. Tale decreto, tuttavia, non era applicabile al caso di specie, in quanto il ricorrente non aveva mai svolto un rapporto di lavoro precario con l'ASL, né aveva mai maturato i requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo dirigenziale.
Infine, il Tribunale ha escluso la sussistenza di una discriminazione nei confronti del ricorrente, in quanto la sua situazione era diversa da quella dei dirigenti medici assunti a tempo indeterminato, che sono soggetti a una diversa disciplina contrattuale e a un diverso regime giuridico. Il giudice ha pertanto concluso che l'ASL aveva correttamente negato il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dal medico in regime di convenzione, in quanto tale periodo non poteva essere equiparato a quello svolto con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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testo integrale


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