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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 3947/2024 del 02-04-2024

principi giuridici

L'### è tenuto a provvedere al pagamento delle prestazioni assistenziali nel termine di centoventi giorni decorrente dalla data di riconoscimento dei requisiti necessari per beneficiare della prestazione stessa.

Il diritto del beneficiario al pagamento della prestazione previdenziale sorge dalla data di maturazione dei requisiti di legge, senza necessità di previa domanda amministrativa per gli accessori di legge.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Assegno Ordinario di Invalidità: Il Silenzio dell'### Non Giustifica il Mancato Pagamento


La pronuncia in esame affronta la questione del diritto al ripristino dell'assegno ordinario di invalidità, previsto dalla Legge 222/1984, a seguito di un accertamento medico-legale favorevole al richiedente. La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto che, dopo aver ottenuto un decreto di omologa attestante la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per beneficiare dell'assegno, si è visto negare il ripristino della prestazione da parte dell'###
Il ricorrente aveva precedentemente avviato un procedimento per l'accertamento tecnico medico-legale, conclusosi con un decreto di omologa che riconosceva il diritto all'assegno con decorrenza dalla data di revoca precedente. Tale decreto era stato debitamente notificato all'### Tuttavia, nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica, l'istituto previdenziale non aveva provveduto al ripristino della prestazione, spingendo il soggetto ad adire le vie legali.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, sottolineando come l'### fosse tenuto a ripristinare il beneficio entro il termine di 120 giorni dal riconoscimento dei requisiti sanitari, avvenuto con l'omologa. Il giudice ha evidenziato che l'### non aveva fornito alcuna giustificazione per il ritardo, né aveva richiesto ulteriore documentazione al ricorrente, nonostante le sollecitazioni ricevute.
La decisione si fonda sul principio secondo cui l'accertamento dei requisiti sanitari, formalizzato nel decreto di omologa, fa sorgere in capo all'### l'obbligo di provvedere al pagamento della prestazione. Il silenzio e l'inerzia dell'istituto previdenziale, pur a fronte di una notifica valida e di reiterate richieste, non possono giustificare il mancato adempimento di tale obbligo. Pertanto, il Tribunale ha condannato l'### al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data di revoca, oltre alle spese legali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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