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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 4040/2024 del 04-03-2024

principi giuridici

Nel giudizio di querela di falso, la mancata produzione dell'originale del documento non preclude la proposizione della querela avverso la copia non disconosciuta, ferma restando la necessità di valutare il grado di probatorietà degli accertamenti eseguiti sulla copia.

La parte che, nel procedimento di verificazione della sottoscrizione, non produce l'originale del documento, pur non avendo mai contestato di esserne in possesso, e rimane inadempiente all'ordine di esibizione, non può eccepire in appello la nullità dell'elaborato peritale fondata sull'indagine svolta sulla copia fotografica del documento, trattandosi di nullità relativa alla quale ha dato causa con il proprio comportamento processuale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Querela di Falso su Copia di Fideiussione: Valore Probatorio e Accertamento Giudiziale


La pronuncia in commento affronta un caso di querela di falso promossa in via principale, relativa a presunte sottoscrizioni apocrife apposte su un atto di concessione di fideiussione. La vicenda trae origine da un’azione legale intrapresa da un soggetto che contestava l'autenticità delle firme presenti su una fideiussione rilasciata a garanzia di rapporti bancari intrattenuti da una società terza.
Il fulcro della controversia risiedeva nell'indisponibilità dell'originale del documento contestato. Il soggetto che ha promosso l'azione di falso, infatti, dichiarava di non essere in possesso dell'originale della fideiussione, circostanza che ha reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) su una copia del documento.
Il Tribunale, preso atto della mancata ottemperanza all'ordine di esibizione del documento originale da parte dell'istituto bancario convenuto, ha ritenuto ammissibile la CTU sulla copia, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale che ammette la querela di falso anche in assenza dell'originale, pur rimarcando la necessità di valutare attentamente il grado di probatorietà degli accertamenti eseguiti sulla copia.
L'esperto nominato dal Tribunale, dopo aver esaminato la documentazione disponibile e comparato le firme contestate con quelle autografe del soggetto interessato, ha concluso, con un giudizio di probabilità, che le sottoscrizioni apposte sulla fideiussione non fossero riconducibili alla persona che le aveva disconosciute.
Il Collegio giudicante, pur riconoscendo il valore limitato delle conclusioni peritali derivante dall'assenza dell'originale, ha ritenuto di poter accogliere la domanda di querela di falso, basandosi anche su una valutazione visiva diretta delle firme, che ha confermato le discordanze evidenziate dal consulente tecnico. In particolare, il Tribunale ha rilevato una difformità tra le firme contestate e quelle autografe, in termini di fluidità del tratto, pressione esercitata e caratteristiche morfologiche delle lettere.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha dichiarato la falsità delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione, disponendo le conseguenti annotazioni sulla copia del documento e condannando le parti convenute al pagamento delle spese processuali e di CTU.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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