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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 7390/2024 del 21-10-2024

principi giuridici

L'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti di un socio amministratore di società a responsabilità limitata presuppone la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, intesa quale svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa, gravando sull'### l'onere di allegare e provare la sussistenza di tali requisiti.

Qualora l'attività del socio amministratore si concretizzi in un facere sostanzialmente gestorio, in assenza di prova circa l'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa, non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Insussistenza dell'Obbligo di Iscrizione alla Gestione Commercianti per l'Amministratore di SRL: Analisi di una Recente Pronuncia


Il Tribunale Ordinario di Roma si è pronunciato in merito alla legittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti dell'###, contestata da un soggetto che ricopriva la carica di amministratore unico di una società a responsabilità limitata. La controversia è nata a seguito della notifica di un avviso di addebito da parte dell'### per contributi ritenuti dovuti a titolo di iscrizione alla gestione commercianti per un determinato periodo.
Il ricorrente, socio unico della società, ha sostenuto di svolgere esclusivamente funzioni di amministratore, senza partecipare in modo diretto, abituale e prevalente all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda. Ha evidenziato che la società si avvaleva della collaborazione di un altro soggetto per il concreto esercizio dell'attività imprenditoriale. L'###, dal canto suo, ha difeso la legittimità dell'iscrizione d'ufficio, ritenendo sussistenti i presupposti di legge.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando l'insussistenza della pretesa creditoria dell'###. Il giudice ha richiamato l'art. 29 della L. n. 160/1975, come modificato dall'art. 1 della L. n. 662/1996, che disciplina l'iscrizione alla gestione commercianti. Tale norma prevede che l'### possa procedere d'ufficio all'iscrizione e alla riscossione dei contributi per i soggetti che siano titolari o gestori di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, che abbiano la piena responsabilità dell'impresa e che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Il Tribunale ha sottolineato che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione d'ufficio è l'effettiva prestazione di un'attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa. Nel caso specifico, il ricorrente aveva dimostrato di svolgere la sola attività di amministratore, senza partecipazione diretta, abituale e prevalente all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, per l'iscrizione d'ufficio, il socio/amministratore deve partecipare personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, intendendo per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa.
Il Tribunale ha evidenziato che, nel caso di specie, difettavano i requisiti di cui all'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996, in quanto l'attività del socio amministratore si concretizzava in un "facere sostanzialmente gestorio", in assenza di una prova circa l'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa. Il giudice ha ricordato che grava sull'Ente previdenziale l'onere di allegare e provare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, onere che può considerarsi assolto solo provando l'effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, prova che nel caso di specie non era stata fornita.
Pertanto, il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando l'insussistenza della pretesa creditoria dell'### e condannando l'Ente al pagamento delle spese di lite.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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