TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 8935/2024 del 17-09-2024
principi giuridici
In caso di mancato o irregolare versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, il diritto al risarcimento del danno di cui all'art. 2116, comma 2, c.c. sorge nel momento in cui si verifica l'evento dannoso, coincidente con la mancata o ridotta erogazione della prestazione previdenziale.
In ipotesi di prepensionamento previsto da accordi sindacali e ratificato da decreto ministeriale in situazioni di crisi aziendale, il danno derivante dall'omesso versamento dei contributi, che impedisce l'accesso al prepensionamento, si considera attuale al momento in cui il lavoratore avrebbe potuto accedere a tale beneficio, senza necessità di attendere il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria.
La circostanza che il lavoratore percepisca, al momento del pensionamento ordinario, una pensione di importo superiore rispetto a quella che avrebbe percepito in caso di prepensionamento, costituisce un elemento da valutare ai fini della quantificazione del danno risarcibile ex art. 2116, comma 2, c.c., potendo comportare una riduzione dell'ammontare del risarcimento dovuto dal datore di lavoro.
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testo integrale
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sintesi e commento
Risarcibilità del danno pensionistico da omessa contribuzione: analisi di una pronuncia del Tribunale di Roma
La sentenza in commento affronta la complessa questione del risarcimento del danno pensionistico derivante dall'omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro, in un contesto caratterizzato da una procedura di prepensionamento e da pregressi contenziosi tra le parti.
La ricorrente, una ex dipendente di una società, lamentava di non aver potuto accedere al prepensionamento previsto dalla legge a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali per un determinato periodo, durante il quale il rapporto di lavoro era stato formalizzato come collaborazione autonoma. La lavoratrice sosteneva che, in realtà, anche in quel periodo si era trattato di un rapporto di lavoro subordinato e chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno pensionistico ai sensi dell'art. 2116, comma 2, del codice civile.
La società convenuta si difendeva eccependo, tra l'altro, la prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia, la natura autonoma del rapporto di lavoro nel periodo contestato, la volontarietà delle dimissioni della lavoratrice e l'assenza di attualità del danno, non avendo la ricorrente ancora raggiunto l'età pensionabile.
Il Tribunale, dopo aver escluso la sussistenza di un giudicato sulla natura del rapporto di lavoro nel periodo controverso, ha ritenuto fondata la domanda della ricorrente. Il Giudice ha evidenziato che le dimissioni della lavoratrice si inserivano in una procedura di crisi aziendale, nell'ambito della quale era stato concordato il ricorso al prepensionamento di alcuni dipendenti, tra cui la ricorrente. Tale accordo, secondo il Tribunale, configurava un contratto a favore di terzo, in cui la lavoratrice aveva acquisito il diritto ad accedere al prepensionamento. Il mancato accesso a tale beneficio, a causa dell'omessa contribuzione, costituiva, pertanto, un inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, fonte di responsabilità risarcitoria.
Il Tribunale ha poi precisato che, nel caso di specie, non era necessario attendere il raggiungimento dell'età pensionabile per accertare l'attualità del danno, in quanto il prepensionamento era subordinato al solo requisito dell'anzianità contributiva.
Sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale ha quantificato il danno pensionistico subito dalla ricorrente, tenendo conto delle mensilità di pensione perse, dei redditi medio tempore percepiti e della maggiore pensione di vecchiaia che la ricorrente avrebbe percepito in futuro. La società è stata quindi condannata al risarcimento del danno, quantificato in una somma a titolo di mancato guadagno.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.