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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 9587/2024 del 04-06-2024

principi giuridici

In tema di locazione finanziaria, la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. comporta l'obbligo dell'utilizzatore di restituire il bene immobile al concedente, ai sensi delle clausole contrattuali che prevedano tale obbligo in caso di risoluzione, stante l'insussistenza di un titolo giustificativo della perdurante detenzione.

In caso di inadempimento all'obbligo di rilascio di un immobile, il giudice può disporre misure coercitive indirette ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al fine di incentivare l'adempimento spontaneo, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione e del prevedibile danno derivante dal ritardo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Risoluzione Contrattuale di Leasing e Obbligo di Restituzione dell'Immobile


La pronuncia in esame affronta una controversia derivante da un contratto di leasing immobiliare, risolto per grave inadempimento dell'utilizzatore. La società di leasing ha adito il Tribunale per ottenere la condanna dell'utilizzatore al rilascio dell'immobile oggetto del contratto, sito in ###.
Nel caso specifico, la società di leasing ha agito in giudizio, invocando la risoluzione di diritto del contratto di leasing immobiliare stipulato con l'utilizzatore. La risoluzione era stata determinata dal mancato pagamento dei canoni di locazione da parte dell'utilizzatore a partire dal mese di agosto 2020. La società di leasing, pertanto, chiedeva la restituzione dell'immobile, in virtù della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto.
L'utilizzatore si è costituito in giudizio, contestando genericamente la domanda e sollevando eccezioni relative alle condizioni economiche del contratto e all'esistenza di un proprio controcredito.
Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda della società di leasing. Il Giudice ha rilevato che l'inadempimento dell'utilizzatore era documentalmente provato e non specificamente contestato, consistendo nel mancato pagamento dei canoni. Il Tribunale ha quindi dichiarato legittima la risoluzione di diritto del contratto, in conformità all'art. 1456 del codice civile e alle clausole contrattuali. Di conseguenza, ha ordinato all'utilizzatore di rilasciare l'immobile entro trenta giorni dalla notifica della sentenza.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta della società di leasing di condannare l'utilizzatore al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rilascio, ai sensi dell'art. 614 bis del codice di procedura civile. Il Giudice ha fissato l'ammontare della penale in € 100,00 per ogni giorno di ritardo, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione da adempiere e del prevedibile danno a carico della società di leasing per la perdurante detenzione illegittima dell'immobile. Infine, l'utilizzatore è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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testo integrale


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