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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 10076/2025 del 06-07-2025

principi giuridici

La preesistenza di un'unica condotta fognaria comune a servizio di due fabbricati, realizzata in epoca anteriore alla divisione della proprietà originaria, determina la costituzione di una servitù di scarico per destinazione del padre di famiglia a carico del fondo servente e a favore del fondo dominante, legittimando la confluenza degli scarichi condominiali nel tratto fognario a servizio anche dell'altra proprietà.

La mancata manutenzione della condotta fognaria da parte del proprietario del fondo dominante, che determini sversamenti di liquami nel fondo servente, configura un illecito ai sensi dell'art. 2051 c.c., da cui deriva l'obbligo di risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal proprietario del fondo servente.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Servitù di scarico e responsabilità per omessa manutenzione: un caso di confine tra diritti e doveri condominiali


Una recente pronuncia del Tribunale di Roma ha affrontato una complessa vicenda riguardante un presunto allaccio abusivo alla rete fognaria e i danni conseguenti a sversamenti di liquami. La controversia è nata dalla contestazione, da parte del proprietario di un immobile, dell'esistenza di un allaccio del condominio confinante alla propria rete fognaria, ritenuto abusivo. L'attore lamentava, inoltre, i danni subiti a causa di ripetuti sversamenti di liquami nel suo giardino, chiedendo la rimozione dell'allaccio e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il condominio convenuto si è difeso eccependo l'esistenza di una servitù di scarico a proprio favore, costituita per destinazione del padre di famiglia o, in subordine, per usucapione, in quanto i due fondi, in origine, appartenevano ad un unico proprietario.
Nel corso del giudizio, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per accertare la situazione dei luoghi e la sussistenza della servitù. Il CTU ha accertato che, in origine, i due edifici (l'abitazione dell'attore e il condominio) erano stati progettati con un'unica condotta fognaria comune. Successivamente, l'originario proprietario aveva realizzato il villino unifamiliare e una società terza aveva costruito l'edificio plurifamiliare, poi divenuto condominio.
Sulla base di tali accertamenti, il Tribunale ha ritenuto che la confluenza dello scarico condominiale nella rete fognaria a servizio anche del villino attoreo fosse legittima, configurandosi una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. Di conseguenza, è stata rigettata la domanda dell'attore volta alla rimozione dell'allaccio.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria. Pur riconoscendo la sussistenza della servitù, ha ritenuto che i danni subiti dall'attore a causa degli sversamenti di liquami fossero riconducibili all'omessa manutenzione della condotta fognaria da parte del condominio, configurando una responsabilità ex art. 2051 del codice civile. Pertanto, il condominio è stato condannato a risarcire le spese sostenute dall'attore per gli interventi di riparazione e i danni derivanti dalla mancata fruibilità del giardino e dal pericolo igienico-sanitario.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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