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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 11360/2025 del 10-11-2025

principi giuridici

L'erronea indicazione dell'anno di emissione, notifica o esecutività di un titolo esecutivo nell'atto di precetto non determina la nullità dello stesso, qualora, in assenza di incertezza sull'identificazione del titolo, l'errore sia riconoscibile come mero errore materiale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Precetto: L'Errore Materiale Non Inficia la Validità dell'Atto


La pronuncia in esame affronta il tema dell'opposizione a un atto di precetto, sollevata da una società debitrice che contestava la validità del titolo esecutivo. La società ricorrente fondava la propria opposizione sulla presunta nullità del precetto, adducendo l'omessa indicazione della data di notifica di uno dei decreti ingiuntivi posti a fondamento dell'esecuzione, nonché la presenza di riferimenti contraddittori e incerti circa la data di esecutività del medesimo titolo.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo che l'atto di precetto contenesse tutti gli elementi prescritti dall'articolo 480 del codice di procedura civile, la cui mancanza comporterebbe la nullità dell'atto stesso. In particolare, il giudice ha rilevato che nell'atto di precetto erano indicate le date di notifica dei due decreti ingiuntivi.
Il Tribunale ha riconosciuto la presenza di un errore materiale nell'indicazione dell'anno di emissione, notifica e concessione della definitiva esecutorietà di uno dei decreti ingiuntivi. Tuttavia, ha ritenuto che tale errore, pur sussistente, non fosse tale da generare incertezza sull'identificazione del titolo esecutivo, né sulla data di notifica e di concessione della definitiva esecutorietà, correttamente indicate in altre parti dell'atto.
In ragione di ciò, il Tribunale ha concluso per la validità dell'atto di precetto e ha rigettato l'opposizione proposta dalla società debitrice, condannandola al pagamento delle spese di lite in favore della creditrice. La liquidazione delle spese è stata effettuata tenendo conto del valore della causa, dell'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo e dell'esclusione della fase istruttoria.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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