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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 12344/2025 del 09-09-2025

principi giuridici

La certificazione della sottoscrizione del conferente la procura alle liti da parte dell'avvocato, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., costituisce attestazione della sua autografia contestabile esclusivamente mediante querela di falso, in quanto resa dal difensore nell'espletamento di una funzione pubblicistica.

Ai fini della responsabilità professionale dell'avvocato, la mera allegazione dell'inadempimento non è sufficiente a fondare una pretesa risarcitoria, occorrendo altresì la prova del nesso di causalità tra la condotta negligente e il danno subito dal cliente, da valutarsi secondo il criterio del "più probabile che non".

Nella liquidazione delle spese di lite, qualora la domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata e, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, il valore della causa deve essere considerato indeterminabile.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Autenticità della Firma sulla Procura e Responsabilità Professionale dell'Avvocato: Necessaria la Querela di Falso


La pronuncia in commento affronta una complessa vicenda di responsabilità professionale in cui un soggetto lamentava di essere stato coinvolto, a sua insaputa, in un giudizio di Cassazione a causa di una procura ad litem apocrifa. L'attore sosteneva che la firma apposta sulla procura, autenticata da un avvocato, fosse falsa e che, di conseguenza, la sua partecipazione al giudizio fosse avvenuta senza il suo consenso. Inoltre, contestava la violazione degli obblighi di informazione e diligenza professionale da parte degli avvocati coinvolti.
La vicenda trae origine da un contenzioso relativo ad un consorzio stradale. L'attore, membro del consorzio, affermava di aver appreso solo successivamente del rigetto di un ricorso in Cassazione proposto a suo nome e della conseguente condanna alle spese legali. Contestava di aver mai conferito mandato per tale ricorso e disconosceva la firma apposta sulla procura.
Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria, basandosi su un principio consolidato: la contestazione dell'autenticità della firma sulla procura ad litem, certificata da un avvocato, può avvenire solo attraverso la proposizione di una querela di falso. Nel caso di specie, tale azione non era stata intrapresa, rendendo inammissibile la contestazione della validità della procura. Il giudice ha precisato che l'autenticazione della firma da parte dell'avvocato, pur non equiparabile all'autenticazione notarile, costituisce comunque un'attestazione che può essere messa in discussione solo con la querela di falso.
Il Tribunale ha inoltre escluso la responsabilità professionale degli avvocati per violazione dell'obbligo di informazione. Ha rilevato che non era emerso che il ricorso in Cassazione fosse un'azione manifestamente infondata, tale da imporre un dovere di dissuasione. Inoltre, ha considerato che l'attore, essendo egli stesso avvocato, era in grado di valutare autonomamente i rischi dell'azione giudiziaria.
Infine, il giudice ha negato la responsabilità per negligente esecuzione del mandato, contestata per non aver dimostrato la qualità di consorziato dell'attore, rilevando che l'attore non aveva fornito la prova che, se il ricorso fosse stato giudicato ammissibile, avrebbe avuto un esito a lui favorevole.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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