TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 15630/2025 del 08-11-2025
principi giuridici
In materia di condominio, la nullità delle delibere assembleari è configurabile in caso di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico, ovvero illiceità del contenuto, da intendersi quale contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
La mancata costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., determina la nullità della delibera condominiale solo qualora la stessa abbia ad oggetto l'approvazione di una spesa determinata per lavori di manutenzione straordinaria, non anche nel caso di delibere relative a mere attività preliminari o prodromiche alla realizzazione di tali interventi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Impugnazione di Delibere Condominiali: Nullità, Annullabilità e Superbonus 110%
Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato una complessa controversia in materia di impugnazione di delibere condominiali, con particolare riferimento a interventi straordinari di manutenzione in regime di Superbonus 110%. La vicenda trae origine dall'impugnazione, da parte di alcuni condomini, di diverse delibere assembleari adottate in un condominio romano tra il 2020 e il 2023.
I condomini ricorrenti contestavano la validità delle delibere, ritenendole affette da nullità e/o annullabilità per diverse ragioni. In sintesi, lamentavano l'assenza di una valida delibera di approvazione dei lavori straordinari, la mancanza di un capitolato analitico con la descrizione dei relativi costi, l'incidenza delle delibere sulla proprietà privata dei singoli condomini e, infine, la mancata costituzione del fondo speciale obbligatorio previsto dall'art. 1135, comma 1, n. 4, del codice civile. Il condominio si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente la decadenza dall'azione di impugnazione per alcune delle delibere contestate e, nel merito, contestando la fondatezza delle pretese attoree.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le censure sollevate dai condomini, ha accolto parzialmente le difese del condominio. In particolare, il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza per le delibere più risalenti nel tempo, in quanto l'azione di impugnazione era stata proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 1137 del codice civile. Quanto alla delibera più recente, il Tribunale ha rigettato nel merito l'impugnazione, ritenendo infondate le censure sollevate dai condomini.
Il giudice ha chiarito che, nel caso di specie, non si configurava alcun vizio di nullità o annullabilità delle delibere impugnate. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che l'assemblea condominiale aveva espressamente deliberato di voler accedere alle agevolazioni del Superbonus 110% e che le successive delibere non avevano fatto altro che discutere e decidere in relazione alle varie fasi necessarie per poter accedere a tale beneficio. Il giudice ha inoltre precisato che non era indispensabile la predisposizione preventiva di un capitolato lavori con indicazione della relativa spesa da ripartire, in quanto il complesso iter burocratico previsto per l'accesso al Superbonus imponeva una serie di fasi preliminari.
Infine, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure relative all'incidenza delle delibere sulla proprietà privata dei singoli condomini e alla mancata costituzione del fondo speciale obbligatorio, evidenziando che non era stata dimostrata l'esistenza di un concreto pregiudizio per i condomini e che la costituzione del fondo speciale non era ancora necessaria in assenza di una spesa determinata e approvata dall'assemblea.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.