TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 1673/2025 del 03-02-2025
principi giuridici
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, ai fini della determinazione del foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., la prestazione cui deve aversi riguardo è quella di cui si controverte in giudizio, individuandosi il forum destinatae solutionis nel domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., qualora l'obbligazione pecuniaria sia liquida o determinabile mediante semplici operazioni aritmetiche sulla base di criteri non discrezionali.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la contestazione del malfunzionamento del contatore, quale presupposto per negare la pretesa creditoria fondata sui consumi rilevati, richiede una specifica allegazione degli elementi su cui si basa il presunto malfunzionamento, non essendo sufficiente la generica deduzione di assenza di prova del corretto funzionamento.
Nel procedimento ordinario di cognizione, è inammissibile il deposito di nuovi documenti in allegato alla comparsa conclusionale, deputata unicamente all'illustrazione delle tesi e delle difese già ritualmente formulate e al materiale già acquisito in corso di causa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Competenza territoriale e onere della prova nel contratto di somministrazione di energia elettrica
La pronuncia in esame affronta diverse questioni rilevanti in materia di contratti di somministrazione, con particolare riferimento alla fornitura di energia elettrica. La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di energia elettrica nei confronti di una società cliente, per il mancato pagamento di fatture relative a consumi di energia in un determinato periodo.
La società ingiunta ha proposto opposizione, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e contestando, nel merito, l'esistenza di un valido titolo contrattuale, l'eccessività del credito preteso e l'erronea quantificazione dei consumi fatturati.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, affermando la propria competenza in base al criterio del forum destinatae solutionis, individuando il luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria nel domicilio del creditore, in conformità all'articolo 1182, comma 3, del codice civile. Il giudice ha precisato che, ai fini della determinazione della competenza, rileva l'obbligazione dedotta in giudizio, ossia il pagamento del corrispettivo per la fornitura, e non il luogo di erogazione dell'energia.
Nel merito, il Tribunale ha respinto le contestazioni della società opponente, ritenendo provata l'esistenza del rapporto di fornitura, anche in considerazione di una precedente comunicazione con cui la società debitrice aveva formulato una proposta transattiva, implicitamente riconoscendo il proprio debito. Il giudice ha inoltre accertato che le fatture erano state emesse sulla base di consumi effettivi, rilevati tramite contatore elettronico e comunicati dalla società di distribuzione.
Il Tribunale ha sottolineato che la società opponente non aveva sollevato specifiche contestazioni in merito al corretto funzionamento del contatore, né aveva fornito elementi concreti per dimostrare eventuali anomalie. A tal proposito, il giudice ha evidenziato che la mera deduzione dell'assenza di prova del corretto funzionamento del misuratore non equivale a una specifica contestazione del suo malfunzionamento.
Infine, il Tribunale ha dichiarato inammissibili i documenti prodotti dalla società opponente unitamente alla comparsa conclusionale, in quanto tardivi e non giustificati da eventi sopravvenuti. Il giudice ha precisato che la produzione documentale è preclusa quando la causa è già stata rimessa in decisione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.