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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 6051/2025 del 22-04-2025

principi giuridici

In tema di notifica di un atto impositivo o processuale tramite servizio postale, qualora l'atto non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, per sua temporanea assenza o per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.

La mancata prova della ricezione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) relativa alla notifica di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada determina la nullità della notifica stessa, con conseguente estinzione della pretesa sanzionatoria e inefficacia della cartella di pagamento.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Omessa Comunicazione di Avvenuto Deposito: Impatto sulla Validità della Notifica di Sanzioni Amministrative


La recente pronuncia del Tribunale di Roma ha affrontato una questione cruciale in materia di notifiche di sanzioni amministrative, focalizzandosi sull'importanza della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) nel procedimento notificatorio a mezzo posta.
La vicenda trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada. La contribuente contestava la validità della notifica del verbale di accertamento, presupposto per l'emissione della cartella, eccependo la mancata prova della spedizione e ricezione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, essenziale quando il destinatario non è reperibile al momento della consegna.
Il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione, ritenendo provata la notifica del verbale. Tuttavia, il Tribunale di Roma, in sede di appello, ha ribaltato la decisione. I giudici hanno evidenziato che, sebbene l'amministrazione avesse prodotto l'avviso di ricevimento attestante il tentativo di notifica e l'immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale, mancava agli atti la prova inequivocabile dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa (CAD).
Richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il Tribunale ha sottolineato che, in caso di mancata consegna dell'atto al destinatario (per assenza, rifiuto o altro motivo), la prova del perfezionamento della notifica può essere fornita esclusivamente attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD. La mera prova della spedizione della raccomandata non è sufficiente.
L'assenza di tale prova ha determinato, nel caso specifico, la nullità della notifica del verbale di accertamento. Di conseguenza, è stata dichiarata l'estinzione della pretesa sanzionatoria e l'inefficacia della cartella di pagamento impugnata. Il Tribunale ha quindi condannato in solido l'ente impositore e l'agente della riscossione al pagamento delle spese legali sostenute dalla contribuente in entrambi i gradi di giudizio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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