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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 6991/2025 del 11-05-2025

principi giuridici

In materia di controversie derivanti da contratti conclusi tramite piattaforme di social network, la clausola di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria dello Stato ove ha sede il fornitore del servizio, contenuta nelle condizioni generali di contratto accettate dall'utente mediante click-wrap, è valida ed efficace ai sensi dell'art. 25 del Reg. UE 1215/2012, qualora sia pattuita con accordo stipulato in conformità degli usi del commercio internazionale e con mezzi elettronici che ne consentano la registrazione durevole, non essendo l'utente qualificabile come consumatore.

La valutazione, da parte di un'impresa sociale senza scopo di lucro operante come fact-checker, di un post pubblicato su una piattaforma social come "parzialmente falso", in applicazione di criteri oggettivi e predeterminati volti a monitorare notizie false, imprecise o fuorvianti, non configura un illecito civile o concorrenziale, qualora tale valutazione sia corretta e conforme a buona fede, basata su un'analisi accurata del contenuto e delle fonti disponibili.

In tema di concorrenza sleale, ai fini della risarcibilità del danno, è necessario allegare e provare non solo la condotta illecita, ma anche l'esistenza di una lesione patrimoniale e il nesso di causalità tra la condotta e il danno, non essendo sufficienti mere affermazioni veementi che non ledano l'onorabilità o denigrino l'attività concorrenziale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità della Clausola di Deroga alla Giurisdizione nei Contratti Online: Analisi di una Sentenza


La pronuncia in esame affronta la questione della validità e dell'efficacia delle clausole di deroga alla giurisdizione inserite nei contratti conclusi online, in particolare nei contratti "click-wrap" tipici delle piattaforme social. La vicenda trae origine da una controversia tra una società di emittenza radiofonica e una nota piattaforma social, unitamente a una società di fact-checking, in merito alla valutazione di un post pubblicato sulla piattaforma.
La società di emittenza radiofonica lamentava l'apposizione di un'etichetta di "informazione parzialmente falsa" a un proprio post, con conseguente presunta demonetizzazione della pagina e danno all'immagine. Contestualmente, veniva chiamata in causa la società di fact-checking per aver segnalato il contenuto come inesatto.
I giudici hanno preliminarmente esaminato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla piattaforma social, basata sulla presenza di una clausola nei termini di servizio che attribuiva la competenza esclusiva ai tribunali irlandesi per le controversie commerciali. Il tribunale ha accolto l'eccezione, ritenendo valida ed efficace la clausola di deroga alla giurisdizione.
La decisione si fonda sul riconoscimento dell'autonomia delle parti nella scelta del foro competente, in linea con le normative europee e internazionali in materia. In particolare, è stato sottolineato come il Regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) consenta alle parti, indipendentemente dal loro domicilio, di convenire la competenza di un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro.
Il tribunale ha evidenziato che la clausola di deroga alla giurisdizione era contenuta nei termini di servizio accettati dall'emittente radiofonica al momento della creazione dell'account sulla piattaforma. Tale accettazione, avvenuta tramite "click-wrap", è stata considerata una forma scritta valida ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento UE n. 1215/2012, in quanto permette una registrazione durevole dell'accordo.
Quanto alla posizione della società di fact-checking, il tribunale ha rigettato le domande risarcitorie avanzate dall'emittente radiofonica. I giudici hanno ritenuto che la valutazione del post come "parzialmente falso" fosse corretta e conforme ai criteri di valutazione dei contenuti informativi adottati dalla società di fact-checking, in quanto il post presentava un'informazione incompleta e potenzialmente fuorviante. Di conseguenza, non è stata ravvisata alcuna condotta illecita o anticoncorrenziale da parte della società di fact-checking.
Infine, è stata rigettata anche la domanda riconvenzionale della società di fact-checking, che lamentava la diffusione di un video denigratorio da parte dell'emittente radiofonica. Il tribunale ha ritenuto che le affermazioni contenute nel video, pur critiche, non integrassero gli estremi della diffamazione né fossero idonee a ledere l'onorabilità o l'attività concorrenziale della società di fact-checking.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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