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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 8658/2025 del 10-06-2025

principi giuridici

Nel contratto d'opera professionale, inserito in un più ampio assetto negoziale per l'esecuzione di lavori rientranti nel Superbonus 110%, qualora sia previsto che il committente si avvalga di un fornitore unico, mandatario senza rappresentanza, per il coordinamento e la gestione dei lavori, il compenso del direttore dei lavori, incaricato dal committente, deve essere corrisposto dal fornitore unico in forza di apposito contratto concluso con il committente, il quale provvederà poi a rifatturare al committente l'importo pagato, salvo rivalsa.

In tema di prova civile, la contestazione dell'esecuzione delle prestazioni da parte del creditore, sostanziandosi in un'eccezione di inadempimento, richiede la specifica indicazione delle prestazioni rimaste ineseguite.

In materia di obbligazioni pecuniarie, in assenza di diversa pattuizione tra le parti, il credito del professionista non può ritenersi inesigibile per il solo fatto che il committente abbia optato per la cessione del credito d'imposta all'appaltatore, non potendo tale circostanza condizionare la tempistica dei pagamenti dovuti al professionista.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Ripartizione degli oneri di pagamento tra appaltatore e professionista nel Superbonus 110%


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa al mancato pagamento di un professionista incaricato della direzione dei lavori nell'ambito di un intervento edilizio agevolato con il Superbonus 110%. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo richiesto da un architetto nei confronti di una società appaltatrice, a cui era stato demandato il pagamento delle sue spettanze.
Il professionista aveva stipulato un contratto con un condominio per la direzione dei lavori relativi a interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus 110%. Il contratto prevedeva che il compenso del professionista sarebbe stato liquidato mediante cessione del credito, con la modalità dello sconto in fattura, da parte del condominio verso la società appaltatrice, in qualità di mandataria senza rappresentanza del committente. L'appaltatrice, a sua volta, avrebbe rifatturato al condominio l'importo pagato al professionista, applicando lo sconto in fattura.
La società appaltatrice si opponeva al decreto ingiuntivo, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non aver concluso alcun contratto con l'architetto e che il pagamento del professionista doveva avvenire mediante cessione del credito direttamente al professionista stesso.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, condannando la società appaltatrice al pagamento del compenso al professionista. I giudici hanno rilevato che il contratto tra il condominio e l'architetto prevedeva che il pagamento del professionista sarebbe stato effettuato dalla società appaltatrice, in qualità di mandataria senza rappresentanza del committente. La società appaltatrice, infatti, aveva assunto l'obbligo di pagare le fatture del professionista e di recuperare gli importi versati addebitandoli al condominio nelle fatture emesse nei suoi confronti. Tale assetto negoziale era coerente con il contratto di appalto stipulato tra il condominio e la società appaltatrice, che prevedeva che quest'ultima fosse incaricata della gestione dei rapporti con i professionisti incaricati dei servizi necessari alla realizzazione dei lavori.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che la società appaltatrice aveva inserito il costo delle prestazioni del direttore dei lavori nelle fatture emesse per il primo stato di avanzamento lavori, confermando di aver assunto l'impegno di pagare il professionista per conto del condominio.
Infine, i giudici hanno precisato che il diritto del professionista al pagamento del compenso non era condizionato alla monetizzazione o all'utilizzabilità del credito d'imposta ceduto alla società appaltatrice, in quanto il contratto non prevedeva alcuna condizione in tal senso.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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