TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 9147/2025 del 18-06-2025
principi giuridici
La polizza assicurativa indennitaria decennale di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 ha natura di assicurazione contro i danni per conto altrui o di chi spetta, con conseguente legittimazione del terzo assicurato a far valere i diritti derivanti dal contratto, e non di assicurazione della responsabilità civile. L'operatività della garanzia è subordinata all'accertamento della responsabilità del costruttore ai sensi dell'art. 1669 c.c.
In tema di responsabilità ex art. 1669 c.c., la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, deve rilevare una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso.
In tema di appalto, ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 1669, comma 2, c.c., il giudice è tenuto ad accertare il momento nel quale il committente ha conseguito la conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Polizza Decennale Postuma e Responsabilità del Costruttore: Decadenza e Prescrizione dell'Azione
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a vizi costruttivi di un immobile e alla conseguente richiesta di risarcimento danni avanzata dall'acquirente nei confronti del costruttore e della compagnia assicurativa, in virtù di una polizza decennale postuma.
La vicenda trae origine da infiltrazioni e muffe manifestatesi in un villino a partire dal 2012, a seguito dell'attivazione dell'impianto di riscaldamento. L'acquirente, dopo aver inizialmente addebitato il problema al vicino, ha promosso un giudizio conclusosi con il rigetto della domanda, poiché la causa delle infiltrazioni è stata individuata in difetti costruttivi imputabili al costruttore. Successivamente, l'acquirente ha richiesto l'attivazione della polizza decennale stipulata dal costruttore, ma la compagnia assicurativa ha respinto la richiesta, ritenendo che la polizza coprisse solo danni materiali diretti derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi.
L'acquirente ha quindi adito il Tribunale, chiedendo la condanna del costruttore e della compagnia assicurativa al risarcimento dei danni subiti, quantificati in ### per i lavori necessari alla risoluzione dei problemi infiltrativi, ### per le spese sostenute per interventi di ripristino e ### per le spese liquidate al CTU in un precedente giudizio.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, accogliendo l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dalle parti convenute. Il giudice ha richiamato il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la polizza assicurativa decennale di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 ha natura di assicurazione contro i danni per conto altrui, e non di assicurazione della responsabilità civile. L'operatività della polizza è quindi subordinata all'accertamento della responsabilità del costruttore ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'acquirente fosse in grado di avere contezza della riferibilità causale dei vizi all'appaltatore almeno a far data dal deposito della perizia del CTU nel precedente giudizio, che escludeva la responsabilità del vicino e individuava i difetti costruttivi come causa delle infiltrazioni. Di conseguenza, essendo trascorso il termine di un anno previsto dall'art. 1669, co. 2, c.c. per l'esercizio dell'azione, la pretesa risarcitoria è stata dichiarata prescritta.
Il Tribunale ha infine compensato integralmente le spese di lite tra le parti, considerato che la giurisprudenza di legittimità posta a base della decisione è intervenuta successivamente alla proposizione della domanda.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.